Principi Fondamentali |
||
|
Art. 1. L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro.La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Art. 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Art. 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali
davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di
religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Art. 4. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al
lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Art. 5. La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il piu ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento. Art. 6. La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche. Art. 7. Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio
ordine, indipendenti e sovrani. Art. 8. Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere
davanti alla legge. Art. 9. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la
ricerca scientifica e tecnica. Art. 10. L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme
del diritto internazionale generalmente riconosciute. Art. 11. L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla liberta degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. Art. 12. La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni. |
|
|
||
PARTE I
|
||
|
|
TITOLO I
|
|
|
Art. 13. La libertà personale è inviolabile.Non e ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, nè qualsiasi altra restrizione della liberta personale, se non per atto motivato dall'autorita giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore alla autorita giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di liberta. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva. Art. 14. Il domicilio è inviolabile. Art. 15. La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni
altra forma di comunicazione sono inviolabili. Art. 16. Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in
qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la
legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza.
Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche. Art. 17. I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e
senz'armi. Art. 18. I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza
autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge
penale. Art. 19. Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purchè non si tratti di riti contrari al buon costume. Art. 20. Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, nè di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività. Art. 21. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio
pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. Art. 22. Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome. Art. 23. Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge. Art. 24. Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri
diritti e interessi legittimi. Art. 25. Nessuno può essere distolto dal giudice naturale
precostituito per legge. Art. 26. L'estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali. Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici. Art. 27. La responsabilita penale è personale. Art. 28. I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici. |
|
|
||
TITOLO II
|
||
|
Art. 29. La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.
Art. 31. La Repubblica agevola con misure economiche e altre
provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti
relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Art. 32. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto
dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite
agli indigenti. Art. 33. L'arte e la scienza sono libere e libero ne è
l'insegnamento. Art. 34. La scuola è aperta a tutti. |
|
|
||
TITOLO III
|
||
|
Art. 35. La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro. Riconosce la liberta di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero. Art. 36. Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata
alla quantita e qualita del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad
assicurare a se e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. Art. 37. La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di
lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le con- dizioni
di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essen- ziale funzione
familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata
protezione. Art. 38. Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi
necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. Art. 39. L'organizzazione sindacale è libera. Art. 40. Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano. Art. 41. L'iniziativa economica privata è libera. Art. 42. La proprietà è pubblica o privata. I beni economici
appartengono allo Stato, ad enti o a privati. Art. 43. A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunita di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale. Art. 44. Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo
e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli
alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo
le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre,
la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unita
produttive; aiuta la piccola e la media proprietà. Art. 45. La Repubblica riconosce la funzione sociale della
cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione
privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi piu
idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le
finalità. Art. 46. Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende. Art. 47. La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le
sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito. |
|
|
||
TITOLO IV
|
||
|
Art. 48. Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.Il voto e personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio e dovere civico. Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacita civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge. Art. 49. Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale. Art. 50. Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità. Art. 51. Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono
accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di
eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. Art. 52. La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino. Art. 53. Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in
ragione della loro capacità contributiva. Art. 54. Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi. I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge. |
|
|
||
PARTE II
|
||
|
|
TITOLO I |
|
|
|
Sezione I |
|
|
Art. 55. Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione. Art. 56. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e
diretto, in ragione di un deputato per ottantamila abitanti o per frazione
superiore a quarantamila. Art. 57. Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale. A
ciascuna Regione è attribuito un senatore per duecentomila abitanti o per
frazione superiore a centomila. Art. 58. I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto
dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età. Art. 59. È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi e
stato Presidente della Repubblica. Art. 60. La Camera dei deputati e eletta per cinque anni, il Senato
della Repubblica per sei. Art. 61. Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta
giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre
il ventesimo giorno dalle elezioni. Art. 62. Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non
festivo di febbraio e di ottobre. Art. 63. Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente
e l'Ufficio di presidenza. Art. 64. Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a
maggioranza assoluta dei suoi componenti. Art. 65. La legge determina i casi di ineleggibilità e di
incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore. Art. 66. Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità. Art. 67. Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato. Art. 68. I membri del Parlamento non possono essere perseguiti per
le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Art. 69. I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge. |
|
|
||
Sezione II
|
||
|
Art. 70. La funzione legislativa e esercitata collettivamente dalle due Camere.Art. 71. L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun
membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge
costituzionale. Art. 72. Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è,
secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi
dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione
finale. Art. 73. Le leggi sono promulgate dai Presidente della Repubblica
entro un mese dall'approvazione. Art. 74. Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la
legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova
deliberazione. Art. 75. È indetto referendum popolare per deliberare
l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore
di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli
regionali. Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. Art. 77. Il Governo non può, senza delegazione delle Camere,
emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria. Art. 78. Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari. Art. 79. L'amnistia e l'indulto sono concessi dal Presidente della
Repubblica su legge di delegazione delle Camere. Art. 80. Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi. Art. 81. Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto
consuntivo presentati dal Governo. Art. 82. Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di
pubblico interesse. |
|
|
||
TITOLO II
|
||
|
Art. 83. Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato. L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scru- tinio segreto a maggioranza di due terzi della assemblea. Dopo il terzo scrutinio e sufficiente la maggioranza assoluta. Art. 84. Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni
cittadino che abbia compiuto cinquanta anni di età e goda dei diritti
civili e politici. Art. 85. Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni. Art. 86. Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso
che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato. Art. 87. Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e
rappresenta l'unità nazionale. Art. 88. Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Pre-
sidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse. Art. 89. Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se
non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la
responsabilità. Art. 90. Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli
atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto
tradimento o per attentato alla Costituzione. Art. 91. Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune. |
|
|
||
TITOLO III
|
||
|
|
Sezione I |
|
|
Art. 92. Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri. Art. 93. Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica. Art. 94. Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere. Art. 95. Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la
politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di
indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attivita
dei ministri. Art. 96. Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri sono posti in stato d'accusa dal Parlamento in seduta comune per reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni. |
||
|
|
||
Sezione II
|
|
Art. 97. I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari. Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge. Art. 98. I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della
Nazione. |
|
|
||
Sezione III
|
|
Art. 99. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge. Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge. Art. 100. Il Consiglio di Stato è organo di consulenza
giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione. |
|
|
||
TITOLO IV
|
||
|
|
Sezione I |
|
|
Art. 101. La giustizia è amministrata in nome del popolo.I giudici sono soggetti soltanto alla legge. Art. 102. La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati
ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.
Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali.
Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni
specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di
cittadini idonei estranei alla magistratura. Art. 103. Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia
amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della
pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari
materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi. Art. 104. La magistratura costituisce un ordine autonomo e
indipendente da ogni altro potere. Art. 105. Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati. Art. 106. Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso. Art. 107. I magistrati sono inamovibili. Non possono essere
dispensati o sospesi dal servizio nè destinati ad altre sedi o funzioni
se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura,
adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite
dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso. Art. 108. Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni
magistratura sono stabilite con legge. Art. 109. L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria. Art. 110. Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia. |
||
|
|
||
Sezione II
|
|
Art. 111. Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla liberta personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, e sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra. Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti il ricorso in Cassazione e ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione. Art. 112. Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale. Art. 113. Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre
ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi
dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa. |
||
|
|
||
TITOLO V
|
|
Art. 114. La Repubblica si riparte in Regioni, Provincie e Comuni.Art. 115. Le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati nella Costituzione. Art. 116. Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al Friuli-Venezia Giulia e alla Valle d'Aosta sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo statuti speciali adottati con leggi costituzionali. Art. 117. La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, semprechè le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni: Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione. Art. 118. Spettano alla Regione le funzioni amministrative per le
materie elencate nel precedente articolo, salvo quelle di interesse
esclusivamente locale, che possono essere attribuite dalle leggi della
Repubblica alle Provincie, ai Comuni o ad altri enti locali. Lo Stato può
con legge delegare alla Regione l'esercizio di altre funzioni
amministrative. Art. 119. Le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei
limiti stabiliti da leggi della Repubblica, che la coordinano con la
finanza dello Stato delle Provincie e dei Comuni. Art. 120. La Regione non può istituire dazi d'importazione o
esportazione o transito fra le Regioni. Art. 121. Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la
Giunta e il suo Presidente. Art. 122. Il sistema d'elezione, il numero e i casi di
ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali sono
stabiliti con legge della Repubblica. Art. 123. Ogni Regione ha uno statuto il quale, in armonia con la
Costituzione e con le leggi della Repubblica, stabilisce le norme relative
all'organizzazione interna della Regione. Lo Statuto regola l'esercizio
del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti
amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei
regolamenti regionali. Art. 124. Un commissario del Governo, residente nel capoluogo della Regione, sopraintende alle funzioni amministrative esercitate dallo Stato e le coordina con quelle esercitate dalla Regione. Art. 125. Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi
della Regione è esercitato, in forma decentrata, da un organo dello
Stato, nei modi e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica. La legge
può in determinati casi ammettere il controllo di merito, al solo effetto
di promuovere, con richiesta motivata, il riesame della deliberazione da
parte del Consiglio regionale. Art. 126. Il Consiglio regionale può essere sciolto quando compia
atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge, o non
corrisponda all'invito del Governo di sostituire la Giunta o il
Presidente, che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni. Art. 127. Ogni legge approvata dal Consiglio regionale è
comunicata al Commissario che, salvo il caso di opposizione da parte del
Governo, deve vistarla nel termine di trenta giorni dalla comunicazione. Art. 128. Le Provincie e i Comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni. Art. 129. Le Provincie e i Comuni sono anche circoscrizioni di
decentramento statale e regionale. Art. 130. Un organo della Regione, costituito nei modi stabiliti da legge della Repubblica, esercita, anche in forma decentrata, il controllo di legittimità sugli atti delle Provincie, dei Comuni e degli altri enti locali. In casi determinati dalla legge può essere esercitato il controllo di merito, nella forma di richiesta motivata, agli enti deliberanti, di riesaminare la loro deliberazione. Art. 131. Sono costituite le seguenti Regioni: Art. 132. Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regiona]i, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione d'abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.Si puo, con referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Provincie e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra. Art. 133. Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la
istituzione di nuove Provincie nell'ambito d'una Regione sono stabiliti
con leggi della Repubblica, su iniziative dei Comuni, sentita la stessa
Regione. |
||
|
|
||
TITOLO VI
|
||
|
|
Sezione I |
|
|
Art. 134. La Corte Costituzionale giudica:sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni; sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni; sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica ed i Ministri, a norma della Costituzione. Art. 135. La Corte Costituzionale è composta di quindici giudici
nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal
Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature
ordinaria ed amministrative. Art. 136. Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale
di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di
avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. Art. 137. Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le
forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità
costituzionale, e le garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte. |
|
|
||
Sezione II
|
||
|
Art. 138. Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Non si fa luogo a referendum se la legge e stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti. Art. 139. La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale. |
|
|
||
Disposizioni Transitorie e Finali |
||
|
I. Con l'entrata in vigore della Costituzione il Capo provvisorio dello Stato esercita le attribuzioni di Presidente della Repubblica e ne assume il titolo.II. Se alla data della elezione del Presidente della Repubblica non sono costituiti tutti i Consigli regionali, partecipano alla elezione soltanto i componenti delle due Camere. III. Per la prima composizione del Senato della Repubblica sono
nominati senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i deputati
dell'Assemblea Costituente che posseggono i requisiti di legge per essere
senatori e che: IV. Per la prima elezione del Senato il Molise e considerato come Regione a se stante, con il numero dei senatori che gli compete in base alla sua popolazione. V. La disposizione dell'art. 80 della Costituzione, per quanto concerne i trattati internazionali che importano oneri alle finanze o modificazioni di legge, ha effetto dalla data di convocazione delle Camere. VI. Entro cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si
procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente
esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei
Conti e dei tribunali militari. VII. Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull'ordinamento
giudiziario in conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi
le norme dell'ordinamento vigente. VIII. Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi
delle amministrazioni provinciali sono indette entro un anno dall'entrata
in vigore della Costituzione XI. La Repubblica, entro tre anni dall'entrata in vigore della Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle Regioni. X. Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui all'articolo I 16, si applicano provvisoriamente le norme generali del Titolo V della parte seconda, ferma restando la tutela delle minoranze linguistiche in conformita con l'articolo 6. XI. Fino a cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si possono, con leggi costituzionali, formare altre Regioni, a modificazione dell'elenco di cui all'articolo 131, anche senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell'articolo 132, fermo rimanendo tuttavia l'obbligo di sentire le popolazioni interessate. XII. È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del
disciolto partito fascista. XIII. I membri e i discendenti di Casa Savoia non sono elettori e
non possono ricoprire uffici pubblici ne cariche elettive. XIV. I titoli nobiliari non sono riconosciuti. XV. Con l'entrata in vigore della Costituzione si ha per convertito in legge il decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sull'ordinamento provvisorio dello Stato. XVI. Entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione e al coordinamento con essa delle precedenti leggi costituzionali che non siano state finora esplicitamente o implicitamente abrogate. XVII. L'Assemblea Costituente sarà convocata dal suo Presidente
per deliberare, entro il 31 gennaio 1948, sulla legge per la elezione del
Senato della Repubblica, sugli statuti regionali speciali e sulla legge
per la stampa. XVIII. La presente Costituzione e promulgata dal Capo provvisorio
dello Stato entro cinque giorni dalla sua approvazione da parte
dell'Assemblea Costituente ed entra in vigore il 1 gennaio 1948. |
||
|
|
||
Legge costituzionale 9-2-63 n.2
|
||
|
Art 56. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale diretto.Il numero dei deputati è di seicentotrenta. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentotrenta e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. Art 57. Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici. Nessuna Regione può avere un numero senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno. La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni quale risulta dall'ultimo censimento generale sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. [N.B.: che il Molise ne abbia due è stato aggiunto con legge costituzionale 27-12-63 n.3 (G.U. 4-1-64 n.3) quindi si modifica anche l'art. 131.] Art 60. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono
eletti per cinque anni. |
||
|
|
||
Legge costituzionale 22-11-67 n.2
|
||
|
Art. 135. La Corte Costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.I giudici della Corte Costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni d'esercizio. I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati. Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni. La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile fermi in ogni casi i termini di scadenza dall'ufficio di giudice. L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge. Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Republica e contro i ministri intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti di eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari. |