Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29-12-2000
LEGGE 23 dicembre 2000, n.388
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2001).
Capo XVIII
INTERVENTI IN MATERIA DI LAVORO
Art. 116.
(Misure per favorire lemersione del lavoro irregolare)
1. Alle imprese che recepiscono, entro un anno dalla decisione assunta dalla Commissione delle Comunità europee sul regime di aiuto di Stato n. 236/A/2000, contratti di riallineamento regolati ai sensi e alle condizioni dellarticolo 5 del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, è concesso, per la durata del programma di riallineamento e, comunque, per un periodo non superiore a cinque anni, uno sgravio contributivo nelle misure di cui al comma 2 per i lavoratori individuati secondo le modalità di cui al comma 3-sexies dellarticolo 5 del citato decreto-legge n. 510 del 1996, introdotto dallarticolo 75 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, mai denunciati agli enti previdenziali.
2. Lo sgravio contributivo di cui
al comma 1, determinato sulle retribuzioni corrisposte, è fissato nella misura del 100
per cento per il primo anno, dell80 per cento per il secondo anno, del 60 per cento
per il terzo anno, del 40 per cento per il quarto anno e del 20 per cento per il quinto
anno.
3. Per i lavoratori già denunciati agli enti previdenziali e
interessati dai contratti di riallineamento di cui al comma 1 per periodi e retribuzioni
non denunciate, è concesso uno sgravio contributivo pari alla metà delle misure di cui
al comma 2.
4. Le disposizioni di cui ai commi
1, 2 e 3 trovano applicazione anche nei confronti delle imprese che hanno in corso, alla
data di entrata in vigore della presente legge, il programma di riallineamento ai sensi
dellarticolo 5 del citato decreto-legge n. 510 del 1996, e successive
modificazioni, secondo le seguenti modalità:
a) per il periodo successivo
secondo le annualità e con le entità dello sgravio previste dai commi 1, 2 e 3;
b) per il periodo del contratto di riallineamento antecedente, lo sgravio si applica sotto forma di conguaglio sulle spettanze contributive già versate per i lavoratori interessati al contratto stesso nelle misure di cui ai commi 1, 2 e 3. Limporto del conguaglio così determinato, usufruibile entro il termine del periodo di riallineamento e, comunque, entro il periodo di fruizione dello sgravio di cui alla lettera a), è utilizzato secondo le modalità fissate dagli enti previdenziali, a valere anche sulle regolarizzazioni in corso di cui al comma 3-sexies dellarticolo 5 del citato decreto-legge n. 510 del 1996, introdotto dallarticolo 75 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4, valutati nel limite massimo di lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, e di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante lutilizzo delle risorse del Fondo per loccupazione di cui allarticolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
6. Allarticolo 63 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il comma 3 è abrogato.
7. Allarticolo 78 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, la parola: «nove»
è sostituita dalla seguente: «dieci», dopo le parole: «della programmazione
economica,» è inserita la seguente: «due» ed è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Per il funzionamento del Comitato è autorizzata la spesa di lire 1000 milioni
a decorrere dallanno 2001»;
b) al comma 4, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «A tale fine le commissioni possono affidare lincarico di durata non superiore a quindici mesi, rinnovabile una sola volta per una durata non superiore a quella iniziale e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, a soggetto dotato di idonea professionalità, previo parere favorevole espresso dal Comitato di cui al comma 3 che provvede, altresì, a verificare e valutare periodicamente lattività svolta dal tutore, segnalandone lesito alla rispettiva commissione per ladozione delle conseguenti determinazioni; per la relativa attività è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003; qualora la commissione non sia costituita od operante, allaffidamento dellincarico e alladozione di ogni altra relativa determinazione provvede direttamente il Comitato di cui al comma 3»;
c)
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«5-bis. Allonere per il funzionamento del Comitato
di cui al comma 3 e a quello relativo agli incarichi di tutore di cui al comma 4 si
provvede mediante riduzione dellautorizzazione di spesa di cui allarticolo 66,
comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144. Le somme occorrenti sono attribuite in
conformità agli indirizzi e criteri determinati dal Ministro del lavoro e della
previdenza sociale».
8. I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al
pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali,
ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti:
a) nel caso di mancato o ritardato
pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o
registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione danno,
pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non
può essere superiore al 40 per cento dellimporto dei contributi o premi non
corrisposti entro la scadenza di legge;
b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con lintenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione danno, pari al 30 per cento; la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dellimporto dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e semprechè il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione danno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dellimporto dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
9. Dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili nelle misure previste alle lettere a) e b) del comma 8 senza che si sia provveduto allintegrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano interessi nella misura degli interessi di mora di cui allarticolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dallarticolo 14 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
10. Nei casi di mancato o
ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a
contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza
dellobbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o
amministrativa, semprechè il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il
termine fissato dagli enti impositori, si applica una sanzione civile, in ragione
danno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione
civile non può essere superiore al 40 per cento dellimporto dei contributi o premi
non corrisposti entro la scadenza di legge.
11. Nelle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e
negli enti locali il dirigente responsabile è sottoposto a sanzioni disciplinari ed è
tenuto al pagamento delle sanzioni e degli interessi di cui ai commi 8, 9 e 10.
12. Ferme restando le sanzioni penali, sono abolite tutte le
sanzioni amministrative relative a violazioni in materia di previdenza e assistenza
obbligatorie consistenti nellomissione totale o parziale del versamento di
contributi o premi o dalle quali comunque derivi lomissione totale o parziale del
versamento di contributi o premi, ai sensi dellarticolo 35, commi secondo e terzo,
della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonchè a violazioni di norme sul collocamento
di caratteee formale.
13. Nei casi di tardivo pagamento dei contributi o premi dovuti
alle gestioni previdenziali ed assistenziali, per i quali non si fa luogo
allapplicazione delle sanzioni civili e degli interessi di mora di cui al comma 8
del presente articolo e di cui alla previgente normativa in materia sanzionatoria, non
possono essere richiesti gli interessi previsti dallarticolo 1282 del codice civile.
14. I pagamenti effettuati per contributi sociali obbligatori ed
accessori a favore degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza
non sono soggetti allazione revocatoria di cui allarticolo 67 delle
disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
15. Fermo restando lintegrale pagamento dei contributi e dei
premi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali, i consigli di amministrazione
degli enti impositori, sulla base di apposite direttive emanate dal Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, fissano criteri e modalità per la riduzione delle sanzioni
civili di cui al comma 8 fino alla misura degli interessi legali, nei seguenti casi:
a) nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sulla ricorrenza dellobbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede giurisdizionale o amministrativa in relazione alla particolare rilevanza delle incertezze interpretative che hanno dato luogo alla inadempienza e nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, derivanti da fatto doloso del terzo denunciato, entro il termine di cui allarticolo 124, primo comma, del codice penale, allautorità giudiziaria;
b) per le aziende in crisi per le quali siano stati adottati i provvedimenti previsti dalla legge 12 agosto 1977, n. 675, dalla legge 5 dicembre 1978, n. 787, dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, e comunque in tutti i casi di crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale che presentino particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore, comprovati dalla Direzione provinciale del lavoro Servizio ispezione del lavoro territorialmente competente, e, comunque, per periodi contributivi non superiori a quelli stabiliti dallarticolo 1, commi 3 e 5, della citata legge n. 223 del 1991, con riferimento alla concessione per i casi di crisi aziendali, di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale.
16. In attesa della fissazione da parte dei medesimi consigli di amministrazione dei criteri e delle modalità di riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 per i casi di cui alle lettere a) e b) del comma 15, resta fermo quanto stabilito dallarticolo 3, commi da 1 a 3, del decreto-legge 29 marzo 1991 n. 103, convertito con modificazioni, dalla legge 1º giugno 1997, n. 166 e successive modificazioni. Resta altresì fermo quanto stabilito dallarticolo 1, commi 220 e 221, della citata legge n. 662 del 1996 in materia di riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 rispettivamente nelle ipotesi di procedure concorsuali e nei casi di omesso o ritardato pagamento dei contributi o premi da parte di enti non economici e di enti, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro.
17. Nei casi previsti dal comma
15, lettera a), il pagamento rateale di cui allarticolo 2, comma 11, del
decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
dicembre 1989, n. 389, può essere consentito fino a sessanta mesi, previa
autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e sulla base dei
criteri di eccezionalità ivi previsti.
18. Per i crediti in essere e accertati al 30 settembre 2000 le
sanzioni sono dovute nella misura e secondo le modalità fissate dai commi 217, 218, 219,
220, 221, 222, 223 e 224 dellarticolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Il maggiore importo versato, pari alla differenza fra quanto dovuto ai sensi dei predetti
commi del citato articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e quanto calcolato in
base allapplicazione dei commi da 8 a 17 del presente articolo, costituisce un
credito contributivo nei confronti dellente previdenziale che potrà essere posto a
conguaglio ratealmente nellarco di un anno, tenendo conto delle scadenze temporali
previste per il pagamento dei contributi e premi assicurativi correnti, secondo modalità
operative fissate da ciascun ente previdenziale.
19. Larticolo 37 della legge
24 novembre 1981, n. 689, è sostituito dal seguente:
«Art. 37 (Omissione o falsità di registrazione o
denuncia obbligatoria) 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il
datore di lavoro che, al fine di non versare in tutto o in parte contributi e premi
previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie, omette una o più
registrazioni o denunce obbligatorie, ovvero esegue una o più denunce obbligatorie in
tutto o in parte non conformi al vero, è punito con la reclusione fino a due anni quando
dal fatto deriva lomesso versamento di contributi e premi previsti dalle leggi sulla
previdenza e assistenza obbligatorie per un importo mensile non inferiore al maggiore
importo fra cinque milioni mensili e il cinquanta per cento dei contributi
complessivamente dovuti.
2. Fermo restando
lobbligo dellorgano di vigilanza di riferire al pubblico ministero la notizia
di reato, qualora levasione accertata formi oggetto di ricorso amministrativo o
giudiziario il procedimento penale è sospeso dal momento delliscrizione della
notizia di reato nel registro di cui allarticolo 335 del codice di procedura penale,
fino al momento della decisione dellorgano amministrativo o giudiziario di primo
grado.
3. La regolarizzazione dellinadempienza accertata,
anche attraverso dilazione, estingue il reato.
4. Entro novanta giorni lente impositore è tenuto a
dare comunicazione allautorità giudiziaria dellavvenuta regolarizzazione o
dellesito del ricorso amministrativo o giudiziario».
20. Il pagamento della contribuzione previdenziale, effettuato in buona fede ad un ente previdenziale pubblico diverso dal titolare, ha effetto liberatorio nei confronti del contribuente. Conseguentemente, lente che ha ricevuto il pagamento dovrà provvedere al trasferimento delle somme incassate, senza aggravio di interessi, allente titolare della contribuzione.
Art. 117.
(Disposizioni in materia di lavoro temporaneo. Modifiche allarticolo 10 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469)
1. Alla legge 24 giugno 1997, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
allarticolo 2, comma 2:
1) alla lettera a),
sono aggiunte, in fine, le parole: «o di altro Stato membro dellUnione europea»;
2) alla lettera c), dopo le parole: «dipendenza nel territorio nazionale» sono inserite le seguenti: «o di altro Stato membro dellUnione europea»;
b)
allarticolo 9, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Nel caso in cui i contratti collettivi prevedano
la fornitura a persone fisiche o a nuclei familiari di lavoratori temporanei domestici, i
contributi previdenziali ed assicurativi sono dovuti secondo le misure previste
dallarticolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971,
n. 1403, e successive modificazioni. LIstituto nazionale della previdenza
sociale (INPS) determina le modalità ed i termini di versamento.
3-ter. Le imprese fornitrici autorizzate ai sensi dellarticolo 2 non sono tenute, a decorrere dal 1º gennaio 2001, al versamento dellaliquota contributiva di cui allarticolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845»;
c) allarticolo 10, comma 2, secondo periodo, le parole: «a tempo indeterminato» sono sostituite dalle seguenti: «a tempo determinato»;
d) allarticolo 16, comma 3, secondo periodo, le parole: «derivanti dal contributo di cui allarticolo 5, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «da preordinare allo scopo, a valere sul Fondo di cui allarticolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».
2. Allarticolo 2751-bis
del codice civile, dopo il numero 5-bis) è aggiunto il seguente:
«5-ter. i crediti delle imprese fornitrici di lavoro
temporaneo di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, per gli oneri retributivi e
previdenziali addebitati alle imprese utilizzatrici».
3. Allarticolo 10 del decreto legislativo 23 dicembre 1997,
n. 469, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole:
«idonee strutture organizzative» sono aggiunte le seguenti: «nonchè le modalità di
accreditamento dellattività di ricerca e selezione del personale e di supporto alla
ricollocazione professionale»;
b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Per mediazione tra domanda ed offerta di lavoro si intende lattività, anche estesa allinserimento lavorativo dei disabili e delle fasce svantaggiate, di: raccolta di curricula dei potenziali lavoratori, preselezione e costituzione di relativa banca dati; orientamento professionale dei lavoratori; ricerca e selezione dei lavoratori; promozione e gestione dellincontro tra domanda ed offerta di lavoro anche nella ricollocazione professionale; effettuazione, su richiesta dellazienda, di tutte le comunicazioni conseguenti alle assunzioni avvenute a seguito delliniziativa della stessa società di mediazione; gestione di attività dei servizi allimpiego a seguito di convenzioni con le pubbliche istituzioni preposte, per il cui svolgimento il possesso dellautorizzazione alla mediazione costituisce criterio preferenziale.
1-ter. Per ricerca e
selezione del personale si intende lattività effettuata su specifico ed esclusivo
incarico di consulenza ottenuto dal datore di lavoro cliente, consistente nel ricercare,
selezionare e valutare i candidati sulla base del profilo professionale e con le modalità
concordate con il datore di lavoro cliente, approntando i mezzi ed i supporti idonei allo
scopo.
1-quater. Per supporto alla ricollocazione professionale si
intende lattività effettuata su specifico ed esclusivo incarico del datore di
lavoro cliente, ovvero in base ad accordi sindacali da soggetti surroganti il datore di
lavoro, al fine di facilitare la rioccupazione nel mercato di prestatori di lavoro,
singoli o collettivi, attraverso la preparazione, laccompagnamento della persona e
laffiancamento della stessa nellinserimento della nuova attività.»;
c) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fermo restando forme societarie anche non di capitali, per lo svolgimento di attività di ricerca e selezione nonché di supporto alla ricollocazione professionale, il limite di capitale versato ammonta a lire 50 milioni.»;
d)
al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero lattività di
ricerca e selezione ovvero di supporto alla ricollocazione professionale, ciascuna
attraverso la specifica procedura di cui al comma 4»;
e) il comma 4 è sostituito dal
seguente:
«4. Il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale rilascia, entro novanta giorni dalla richiesta e previo
accertamento della sussistenza dei requisiti di cui ai commi 2 e 7, lautorizzazione
allesercizio dellattività di mediazione nonché laccreditamento per le
attività di ricerca e selezione e di supporto alla ricollocazione professionale,
provvedendo contestualmente alliscrizione delle società nei rispettivi elenchi.»;
f) al comma 5, dopo le parole: «di
autorizzazione» sono inserite le seguenti: «ovvero di accreditamento», la parola:
«trenta», ovunque ricorra, sostituita dalla seguente: «quindici» e, in fine, sono
aggiunte le seguenti parole: «ovvero dellaccreditamento»;
g)
al comma 6, allalinea, dopo le parole: «dellautorizzazione» sono inserite le
seguenti: «ovvero dellaccreditamento» e alle lettere a) e c) sono
premesse le seguenti parole: «con riferimento alle società di mediazione,»;
h) al comma 7, lettera a),
dopo la parola: «biennale» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero da titoli di
studio adeguati»;
i) ai commi 8 e 10, la parola:
«mediazione» è sostituita dalle seguenti: «cui ai commi da 1 a 1-ter»;
l) al comma 11, la parola:
«mediazione» è sostituita dalle seguenti: «cui ai commi da 1 a 1-ter» e dopo
la parola: «autorizzazione» sono inserite le seguenti: «ovvero
dellaccreditamento»;
m) al comma 12, alla lettera b)
dopo la parola: «autorizzazione» sono inserite le seguenti: «ovvero
dellaccreditamento» e alla lettera d) sono premesse le parole: «con
riferimento alle società di mediazione,»;
n) al comma 13, le parole: «alla
mediazione di manodopera» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero accreditati»;
4. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale emana entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il decreto di cui allarticolo 10, comma 12, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dal comma 3 del presente articolo, relativamente ai criteri per laccreditamento. I soggetti che esercitano, alla data di entrata in vigore della presente legge, attività di ricerca e selezione nonchè di sopporto alla ricollocazione professionale possono svolgere la medesima alle condizioni di cui al comma 13 dellarticolo 10 del citato decreto n. 469 del 1997, fino ad un massimo di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale cui al presente comma, formulando una domanda contenente la dichiarazione circa il rispetto degli impegni delle condizioni di cui ai commi 6 e 7 del predetto articolo 10.
5. Al fine di potenziare lo sviluppo dei servizi per limpiego assicurando lesercizio delle funzioni esplicitate nellAccordo in materia di standard minimi di funzionamento dei servizi per limpiego tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le regioni, le province, le province autonome, i comuni e le comunità montane sancito il 16 dicembre 1999 dalla Conferenza unificata di cui allarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è stanziata, nellesercizio finanziario 2001, la somma di lire 100 miliardi, a far carico sul Fondo per loccupazione, ai sensi dellarticolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
Art. 118.
(Interventi in materia di formazione
professionale nonchè disposizioni di attività svolte in fondi comunitari e di Fondo
sociale europeo)
1. Al fine di promuovere, in coerenza con la programmazione regionale e con le funzioni di indirizzo attribuite in materia al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, lo sviluppo della formazione professionale continua, in unottica di competitività delle imprese e di garanzia di occupabilità dei lavoratori, possono essere istituiti, per ciascuno dei settori economici dellindustria, dellagricoltura, del terziario e dellartigianato, nelle forme di cui al comma 6, fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua, nel presente articolo denominati «fondi». Gli accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale possono prevedere la istituzione di fondi anche per settori diversi. Il fondo relativo ai dirigenti può essere istituito con accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei dirigenti comparativamente più rappresentative. I fondi finanziano piani formativi aziendali, territoriali o settoriali concordati tra le parti sociali, nella misura del 100 per cento del progetto nelle aree depresse di cui allobiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999 e nella misura del 50 per cento nelle altre aree. Ai fondi afferiscono, progressivamente e secondo le disposizioni di cui al presente articolo, le risorse derivanti dal gettito del contributo integrativo stabilito dallarticolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, relative ai datori di lavoro che aderiscono a ciascun fondo.
2. Lattivazione dei fondi è
subordinata al rilascio di autorizzazione da parte del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, previa verifica della conformità alle finalità di cui al comma 1 dei
criteri di gestione delle strutture di funzionamento dei fondi medesimi e della
professionalità dei gestori. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale esercita
altresì la vigilanza sulla gestione dei fondi.
3. I datori di lavoro che aderiscono ai fondi effettuano il
versamento del contributo integrativo di cui al comma 1 allINPS, che provvede
bimestralmente a trasferirlo al fondo indicato dal datore di lavoro.
4. Nei confronti del contributo versato ai sensi del comma 3,
trovano applicazione le disposizioni di cui al quarto comma dellarticolo 25 della
citata legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni.
5. Resta fermo per i datori di lavoro che non aderiscono ai fondi
lobbligo di versare allINPS il contributo integrativo di cui al quarto comma
dellarticolo 25 della citata legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni,
secondo le modalità vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge.
6. Ciascun fondo è istituito, sulla base di accordi
interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, alternativamente:
a) come soggetto giuridico di natura associativa ai sensi dellarticolo 36 del codice civile;
b) come soggetto dotato di personalità giuridica ai sensi dellarticolo 12 del codice civile, con un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
7. I fondi, previo accordo tra le parti, si possono articolare regionalmente o territorialmente.
8. In caso di omissione, anche
parziale, del contributo integrativo di cui al comma 1, il datore di lavoro è tenuto a
corrispondere, oltre al contributo omesso e alle relative sanzioni, una ulteriore sanzione
amministrativa di importo pari a quello del contributo omesso. Gli importi delle sanzioni
amministrative sono versati ai fondi.
9. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
sono determinati, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, modalità, termini e condizioni per il concorso al finanziamento di progetti di
ristrutturazione elaborati dagli enti di formazione entro il limite massimo di lire 100
miliardi per lanno 2001, nellambito delle risorse preordinate allo scopo nel
Fondo per loccupazione di cui allarticolo 1, comma 7, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236. Le disponibilità sono ripartite su base regionale in riferimento al numero
degli enti e dei lavoratori interessati dai processi di ristrutturazione, con priorità
per i progetti di ristrutturazione finalizzati a conseguire i requisiti previsti per
laccreditamento delle strutture formative ai sensi dellaccordo sancito in sede
di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano del 18 febbraio 2000, e sue eventuali modifiche.
10. A decorrere dallanno 2001 è stabilita al 20 per cento
la quota del gettito complessivo da destinare ai fondi a valere sul terzo delle risorse
derivanti dal contributo integrativo di cui allarticolo 25 della legge 21 dicembre
1978, n. 845. Tale quota è stabilita al 30 per cento per il 2002 e al 50 per cento
per il 2003. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 259.
11. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
sono determinati le modalità ed i criteri di destinazione al finanziamento degli
interventi di cui allarticolo 80, comma 4, della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, dellimporto aggiuntivo di lire 25 miliardi per lanno 2001.
12. Gli importi previsti per gli anni 1999 e 2000
dallarticolo 66, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono:
a) per il 75 per cento assegnati al Fondo di cui allarticolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per finanziare, in via prioritaria, i piani formativi aziendali, territoriali o settoriali concordati tra le parti sociali;
b) per il restante 25 per cento accantonati per essere destinati ai fondi, a seguito della loro istituzione, secondo criteri di ripartizione determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in base alla consistenza numerica degli aderenti ai settori interessati dai singoli fondi e degli aderenti a ciascuno di essi.
13. Per le annualità di cui al comma 12, lINPS continua ad effettuare il versamento stabilito dallarticolo 1, comma 72, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, al Fondo di rotazione per lattuazione delle politiche comunitarie di cui allarticolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, ed il versamento stabilito dallarticolo 9, comma 5, del citato decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993, al Fondo di cui al medesimo comma.
14. Nellesecuzione di
programmi o di attività, i cui oneri ricadono su fondi comunitari, gli enti pubblici di
ricerca sono autorizzati a procedere ad assunzioni o ad impiegare personale a tempo
determinato per tutta la durata degli stessi. La presente disposizione si applica anche ai
programmi o alle attività di assistenza tecnica in corso di svolgimento alla data di
entrata in vigore della presente legge.
15. Gli avanzi finanziari derivanti dalla gestione delle risorse
del Fondo sociale europeo, amministrate negli esercizi antecedenti la programmazione
comunitaria 1989-1993 dei Fondi strutturali dal Ministero del lavoro e della previdenza
sociale tramite la gestione fuori bilancio del Fondo di rotazione istituito
dallarticolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive
modificazioni, possono essere destinati alla copertura di oneri derivanti dalla
responsabilità sussidiaria dello Stato membro ai sensi della normativa comunitaria in
materia.
16. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con
proprio decreto, destina nellambito delle risorse di cui allarticolo 68, comma
4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144, una quota fino a lire 200
miliardi, per lanno 2001, per le attività di formazione nellesercizio
dellapprendistato anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di età,
secondo le modalità di cui allarticolo 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196.
Art. 119.
(Potenziamento dellattività ispettiva del Ministero del lavoro e della previdenza sociale)
1. Al fine di potenziare lattività ispettiva nelle materie di competenza con particolare riferimento alle disposizioni concernenti la sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in deroga a quanto previsto dallarticolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è autorizzato ad assumere mille unità di personale nei ruoli ispettivi di cui seicento nel 2001 e quattrocento nel 2002.
2. È prorogata di ulteriori dodici mesi la validità della graduatoria del concorso espletato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui al decreto dirigenziale 3 giugno 1997 per il profilo professionale di ispettore del lavoro.
3. Larticolo 79, comma 2,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è sostituito dal seguente:
«2. Al medesimo fine di cui al comma 1 una quota pari al
10 per cento dellimporto proveniente dalla riscossione delle sanzioni penali e
amministrative comminate dalle Direzioni provinciali del lavoro servizio ispezione
del lavoro per le violazioni delle leggi sul lavoro è destinata per il 50 per cento a
corsi di formazione e di aggiornamento del personale da assegnare al predetto servizio e
per lacquisto dei dispositivi di protezione individuale, delle attrezzature, degli
strumenti e degli apparecchi indispensabili per lo svolgimento dellattività
ispettiva e delle relative procedure ad essa connesse. Il restante 50 per cento della
quota predetta è destinato allincremento del Fondo unico di amministrazione, di cui
al contratto collettivo integrativo di lavoro relativo al personale del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, per lincentivazione dellattività ispettiva
di controllo sulle condizioni di lavoro nelle aziende».
4. La tenuta dei libri matricola e paga può altresì avvenire
mediante lutilizzo di fogli mobili. Le condizioni e le modalità di detta tenuta
sono stabilite con apposito decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
Art. 120.
(Riduzione degli oneri sociali)
1. Nellambito del processo di armonizzazione delle forme di contribuzione e della disciplina relative alle prestazioni temporanee a carico della gestione di cui allarticolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e in attuazione del programma di riduzione del costo del lavoro stabilito dal Patto sociale per lo sviluppo e loccupazione del dicembre 1998, a decorrere dal 1º febbraio 2001 è riconosciuto ai datori di lavoro un esonero dal versamento dei contributi sociali per assegni per il nucleo familiare dovuti dai medesimi alla predetta gestione pari a 0,8 punti percentuali.
2. In via aggiuntiva rispetto a
quanto riconosciuto in applicazione del comma 1, nei confronti dei datori di lavoro
operanti nei settori per i quali laliquota contributiva per assegni per il nucleo
familiare è dovuta in misura inferiore a 0,8 punti percentuali, è riconosciuto un
ulteriore esonero nella misura di 0,4 punti percentuali a valere sui versamenti di altri
contributi sociali dovuti dai medesimi datori di lavoro alla gestione di cui al medesimo
comma 1, prioritariamente considerando i contributi per maternità e per disoccupazione.
In ogni caso il complessivo esonero non può superare la misura di 0,8 punti percentuali.
3. Allarticolo 3, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n.
448, le parole: «31 dicembre 2000» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2001».
Capo XIX
INTERVENTI IN MATERIA
DI AGRICOLTURA
Art. 121.
(Interventi per la ristrutturazione delle imprese agricole in difficoltà)
1. A favore delle imprese agricole, singole ed associate e cooperative, iscritte nel registro delle imprese di cui allarticolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, danneggiate da calamità o da eventi eccezionali conseguenti a gravi crisi di mercato ovvero in difficoltà, è istituito un programma di interventi per il salvataggio e la ristrutturazione in grado di favorire il ripristino della redditività, in conformità con gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 97/C283/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C283 del 19 settembre 1997, e successive modificazioni.
2. Alle imprese di cui al comma 1
è concesso il concorso nel pagamento degli interessi, nella misura massima del 3 per
cento ed entro il limite di impegno di lire 40 miliardi, sui mutui di ammortamento a
quindici anni, di cui tre di preammortamento, contratti per il salvataggio e la
ristrutturazione delle imprese medesime, anche in relazione ad esposizioni debitorie verso
enti pubblici operanti nei settori dellassistenza e della previdenza.
3. I mutui di cui al comma 2 sono considerati operazioni di
credito agrario ai sensi dellarticolo 43 del decreto legislativo 1º settembre 1993,
n. 385, e possono essere assistiti dalla garanzia fideiussoria della sezione speciale
del Fondo interbancario di garanzia di cui allarticolo 45 dello stesso decreto
legislativo, ad integrazione delle garanzie ritenute idonee dalle banche mutuanti. Detta
garanzia fideiussoria potrà impegnare una quota non superiore all80 per cento delle
dotazioni finanziarie della sezione speciale.
4. I mutui sono concessi a condizione che il richiedente presenti
alla banca un piano finalizzato al ripristino della redditività dellimpresa, e che
comprenda i seguenti elementi: riorganizzazione, razionalizzazione e riqualificazione
delle attività aziendali, con abbandono di quelle non redditizie; riduzione delle
produzioni soggette al ritiro; riconversione verso produzioni di qualità che tutelino e
migliorino lambiente naturale.
5. Limporto dei mutui può essere ragguagliato
allintera spesa ritenuta ammissibile dalla banca a seguito della compiuta
istruttoria. Gli interessi di preammortamento vengono capitalizzati e corrisposti
unitamente alle singole rate di ammortamento.
6. Gli interventi per la
ristrutturazione delle imprese agricole, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 2,
possono assumere, inoltre, le seguenti forme finalizzate, in ogni caso, ad assicurare ai
beneficiari prospettive di redditività a lungo termine:
a) conferimenti di capitale,
cancellazione di esposizioni debitorie, erogazione di crediti, ovvero concessioni di
garanzie su operazioni creditizie, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del
Ministro delle politiche agricole e forestali;
b)
riduzione della base imponibile ai fini dellimposta sul reddito delle persone
fisiche e dellimposta sul reddito delle persone giuridiche nella misura del 30 per
cento;
c) esonero parziale dal pagamento
dei contributi previdenziali e assistenziali nella misura del 30 per cento.
7. Nel caso di imprese individuali, nel valutare lo stato della difficoltà finanziaria, si tiene conto di tutti i beni appartenenti ai soggetti che esercitano lattività di impresa, anche quando tali beni non riguardino lesercizio di attività agricola.
8. Nei confronti delle imprese di cui al comma 1, sono sospesi, sino alla stipula dei mutui ovvero della concessione delle misure di ristrutturazione, i termini di pagamento delle rate delle operazioni creditizie in scadenza entro il 30 giugno 2001.
Art. 122.
(Interventi per agevolare la raccolta di prodotti agricoli)
1. In sede di sperimentazione e per un periodo non superiore a due anni, i coltivatori diretti iscritti agli elenchi provinciali possono avvalersi per la raccolta di prodotti agricoli, in deroga alla normativa vigente, di collaborazioni occasionali di parenti ed affini entro il quinto grado per un periodo complessivo nel corso dellanno non superiore a tre mesi.
Art. 123.
(Promozione e sviluppo delle aziende agricole e zootecniche biologiche)
1. Allarticolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
il comma 1 è sostituito dai seguenti:
«1. Al fine di promuovere lo sviluppo di una produzione
agricola di qualità ed ecocompatibile e di perseguire lobiettivo prioritario di
riduzione dei rischi per la salute degli uomini e degli animali e per lambiente, a
decorrere dal 1º gennaio 2001 è istituito un contributo annuale per la sicurezza
alimentare nella misura del 2 per cento del fatturato dellanno precedente relativo
alla vendita di prodotti fitosanitari, autorizzati ai sensi degli articoli 5, 8 e 10 del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, dei fertilizzanti da sintesi, da
individuare con i decreti di cui al presente comma, e dei presidi sanitari di cui
allarticolo 1 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica
3 agosto 1968, n. 1255, ed etichettati con le sigle: R62, R60, R50, R49, R45, R40,
R33, R28, R,27, R26, R25, R24, R23. Con decreti dei Ministri della sanità e delle
politiche agricole e forestali, da emanare entro il 31 dicembre di ciascun anno, è
determinato ed aggiornato lelenco dei prodotti di cui al presente comma.
1-bis. Sono tenuti al
versamento del contributo di cui al comma 1 i titolari delle autorizzazioni
allimmissione in commercio dei prodotti di cui al medesimo comma 1, in base al
relativo fatturato di vendita.
1-ter. È vietata la somministrazione agli animali da
allevamento di mangimi contenenti proteine derivanti da tessuti animali incompatibili con
lalimentazione naturale ed etologica delle singole specie. Negli allevamenti ittici
è consentita la somministrazione di mangimi contenenti proteine di pesce. Con decreto del
Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali,
da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,
sono definiti i criteri e le disposizioni per lattuazione del presente comma»;
b)
il comma 2 è sostituito dai seguenti:
«2. È istituito il fondo per lo sviluppo
dellagricoltura biologica e di qualità, alimentato dalle entrate derivanti dai
contributi di cui al comma 1, nonchè da un contributo statale pari a lire 15 miliardi per
ciascun anno del triennio 2001-2003. Detto fondo è finalizzato al finanziamento di
programmi annuali, nazionali e regionali, concernenti:
a) il sostegno allo sviluppo della
produzione agricola biologica mediante incentivi agli agricoltori e agli allevatori che
attuano la riconversione del metodo di produzione, nonchè mediante adeguate misure di
assistenza tecnica e codici di buona pratica agricola per un corretto uso dei prodotti
fitosanitari; il Ministro delle politiche agricole e forestali, con decreto da emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,
determina le modalità di erogazione degli incentivi e la tipologia delle spese
ammissibili;
b)
il potenziamento dellattività di ricerca e di sperimentazione in materia di
agricoltura biologica, nonchè in materia di sicurezza e salubrità degli alimenti;
c) linformazione dei
consumatori sugli alimenti ottenuti con metodi di produzione biologica, sugli alimenti
tipici e tradizionali, nonchè su quelli a denominazione di origine protetta.
2-bis. Il fondo di cui al
comma 2 è ripartito annualmente, entro il 31 dicembre di ciascun anno, con decreto del
Ministro delle politiche agricole e forestali, sentiti gli assessori allagricoltura
delle regioni nellambito di unapposita conferenza di servizi, ai sensi
dellarticolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
sulla base:
a) delle proposte di programmi
regionali che gli assessori allagricoltura possono presentare al Ministero delle
politiche agricole e forestali entro il 30 ottobre di ciascun anno;
b) delle priorità stabilite al comma 2»;
c)
dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Le attività di ricezione e di ospitalità,
compresa la degustazione dei prodotti aziendali e lorganizzazione di attività
ricreative, culturali e didattiche svolte da aziende agricole nellambito della
diffusione di prodotti agricoli biologici o di qualità, possono essere equiparate ai
sensi di legge alle attività agrituristiche di cui allarticolo 2 della legge 5
dicembre 1985, n. 730, secondo i princìpi in essa contenuti e secondo le
disposizioni emanate dalle regioni o dalle province autonome.
3-ter. In deroga alle disposizioni vigenti è consentita ai produttori di prodotti a denominazione di origine protette (DOP), a indicazione geografica protette (IGP) e con attenzione di specificità (AS), cui ai regolamenti (CEE) n. 2081/92 e n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, ivi compresi i prodotti ammessi a tutela provvisoria, la presentazione, la degustazione e la vendita, anche per via telematica, secondo disposizioni emanate dalle regioni o dalle province autonome. Al comma 8 dellarticolo 10 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dopo le parole la vendita diretta sono inserite le seguenti: anche per via telematica»;
d) dopo
il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Presso il Ministero delle politiche agricole e
forestali è istituito un comitato per la valorizzazione e la tutela del patrimonio
alimentare italiano, con il compito di censire le lavorazioni alimentari tipiche italiane,
nonchè di tutelarle, valorizzarle e diffonderne la conoscenza in Italia e nel mondo. Del
comitato fanno parte esperti di settore, rappresentanti delle categorie produttive, delle
regioni e delle amministrazioni interessate. Con decreto del Ministro delle politiche
agricole e forestali sono dettate le regole relative alla composizione ed al funzionamento
del Comitato, che svolge anche le funzioni e le attività del comitato di cui ai commi 3,
4 e 5 dellarticolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, che è
soppresso».
2. In sede di prima applicazione il primo decreto di cui al comma
1, secondo periodo, dellarticolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come
sostituito dal comma 1, lettera a), del presente articolo, è emanato entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 124.
(Patti territoriali specializzati nei settori dellagricoltura e della pesca)
1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica approva i patti territoriali specializzati nei settori dellagricoltura e della pesca pervenuti entro la scadenza del bando del 15 maggio 2000, che hanno positivamente superato listruttoria, e ne finanzia le iniziative imprenditoriali nellambito delle risorse per le aree depresse e per le intese istituzionali di programma. Le regioni possono finanziare le iniziative infrastrutturali proposte negli stessi patti.
Art. 125.
(Disposizioni per il settore agricolo)
1. Allarticolo 4, comma 11, del decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 novembre 1987, n. 460, e successive modificazioni, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Linosservanza dellobbligo di consegna del vino alla distillazione previsto dallarticolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87, del Consiglio, del 16 marzo 1987, e dal regolamento (CEE) n. 854/86 della Commissione, del 24 marzo 1986, e successive modificazioni, comporta, a decorrere dalla campagna 1988-1989, lapplicazione della sanzione amministrativa di lire diciottomila per quintale, o frazione di quintale, di vino da avviare alla distillazione obbligatoria. Gli importi della sanzione di cui al periodo precedente possono essere versati in non più di dieci rate semestrali. Nellambito delle risorse recuperate ai sensi del periodo precedente, e comunque nel limite massimo di un onere per il bilancio dello Stato non superiore a lire 5 miliardi, ai produttori di vino che, non avendo conferito alla distillazione obbligatoria i quantitativi cui erano tenuti, hanno pagato le sanzioni in misura maggiore del citato importo di lire diciottomila, sono restituite le somme versate in eccedenza, maggiorate degli interessi legali. Non si dà seguito alle riscossioni coattive su ruoli esattoriali e i pignoramenti in essere, derivanti da precedenti sanzioni comminate ma non pagate, qualora il produttore versi la predetta sanzione, ai sensi del presente comma».
2. Allarticolo 53, comma 18, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dallarticolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «due anni».
Art. 126.
(Garanzie a favore di cooperative agricole)
1. A titolo di riconoscimento di somme già maturate e dovute per le finalità di cui allarticolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, è autorizzata la spesa di lire 230 miliardi per lanno 2001, fermo restando lo stanziamento finanziario già previsto dal citato articolo 1, comma 1-bis.
2. Il pagamento da parte dello
Stato delle garanzie ammesse per le finalità di cui allarticolo 1, comma 1-bis,
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1993, n. 237, è effettuato secondo lordine stabilito
nellelenco n. 1 di cui al decreto del Ministero delle risorse agricole,
alimentari e forestali 18 dicembre 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 1
alla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1996, e sulla base dei criteri
contenuti nel decreto del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali 2
febbraio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1994,
salve le successive modifiche conseguenti a pronunce definitive in sede amministrativa o
giurisdizionale.
3. Lintervento dello Stato, ai sensi dellarticolo 1,
comma 1-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, nei confronti di soci, come
individuati ai sensi del comma 2 del presente articolo, che abbiano rilasciato garanzie,
individualmente o in solido con altri soci di una stessa cooperativa, determina la
liberazione di tutti i soci garanti.
4. Le procedure esecutive nei confronti dei soci garanti, inseriti
nellelenco di cui al comma 2, per lescussione delle garanzie sono sospese sino
alla comunicazione da parte dellamministrazione della messa a disposizione della
somma spettante.
5. Subordinatamente alle cooperative ammesse a godere dei benefici
previsti dallarticolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237,
possono essere ammessi a godere degli stessi benefici le cooperative ed i consorzi tra
cooperative che alla data del 19 luglio 1993 si trovavano nelle condizioni previste dal
suddetto articolo, che abbiano presentato domanda entro i termini previsti dalla citata
legge, per i quali sia intervenuta, almeno in primo grado, la pronuncia da parte del
tribunale attestante lo stato di insolvenza oppure che si trovino in stato di
liquidazione. Le procedure esecutive nei confronti dei soci garanti per lescussione
delle garanzie sono sospese sino alla comunicazione da parte dellamministrazione
della messa a disposizione della somma spettante.
Art. 127.
(Nuove norme procedurali in materia di assicurazioni agricole agevolate)
1. Allarticolo 3, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, e successive modificazioni, il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «Nel calcolo della percentuale dei danni sono comprese le perdite derivanti da precedenti eventi calamitosi, subiti dalla stessa azienda, nel corso dellannata agraria, che non siano stati oggetto di precedenti benefìci. La produzione lorda vendibile per il calcolo dellincidenza di danno non è comprensiva dei contributi o delle altre integrazioni concessi dallUnione europea».
2. I contratti di assicurazione di
cui allarticolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996,
n. 324, che possono essere stipulati anche da cooperative e loro consorzi,
autorizzate dalle regioni in cui hanno la sede legale, possono riguardare anche la
copertura della produzione complessiva aziendale danneggiata dallinsieme delle
avversità atmosferiche. I consorzi, le cooperative e loro consorzi nei limiti delle
previsioni statutarie, possono istituire fondi rischi di mutualità ed assumere iniziative
per azioni di mutualità e solidarietà da attivare in caso di danni alle produzioni degli
associati. Il contributo dello Stato è contenuto nei limiti dei parametri contributivi
stabiliti per i contratti assicurativi agevolati.
3. I valori delle produzioni assicurabili con polizze agevolate
sono stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da adottare
entro il 31 dicembre di ogni anno, per lanno successivo sulla base delle rilevazioni
dei prezzi unitari di mercato alla produzione, effettuate dallIstituto per studi,
ricerche e informazioni sul mercato agricolo (ISMEA). Al fine di sostenere la
competitività delle imprese e favorire la riduzione delle conseguenze dei rischi
atmosferici, è istituito presso lISMEA un fondo per la riassicurazione dei rischi.
Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sono fissate le modalità operative del fondo.
4. Le modalità di erogazione del contributo dello Stato per il
pagamento del premio delle polizze stipulate singolarmente dal produttore, sono stabilite
con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
5. Per le polizze multirischio e globali delle produzioni
aziendali, ammesse allassicurazione agevolata, il contributo dello Stato per il
pagamento del premio è determinato nella misura massima dell80 per cento
conformemente alle disposizioni della comunicazione della Commissione europea 2000/C28/02
in materia di aiuti di Stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità
europee serie C n. 28 del 1º febbraio 2000.
6. La riscossione dei contributi consortili può essere eseguita
mediante ruolo in base alle disposizioni vigenti in materia di esazione dei contributi non
erariali.
7. Con le maggioranze previste dagli statuti per le assemblee
ordinarie i consorzi devono adottare delibere per:
a) la soppressione della cassa sociale;
b) la contabilità separata dei contributi, associativi e pubblici, relativi alla difesa attiva e passiva dalle calamità e alle iniziative mutualistiche.
8. Allarticolo 17, quarto
comma, della legge 25 maggio 1970, n. 364, e successive modificazioni, la lettera f)
è sostituita dalla seguente:
«f) la nomina del collegio
sindacale, le cui modalità sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche
agricole e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel quale deve essere
presente anche un rappresentante della regione o provincia autonoma in cui ha sede il
consorzio;».
9. Le spese derivanti dallattuazione del presente articolo,
sono comprese nellambito degli stanziamenti annuali di cui alla legge 14 febbraio
1992, n. 185.
Art. 128.
(Disposizioni in materia di credito agrario)
1. Il comma 3 dellarticolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, è sostituito dal seguente:
«3. I mutui di miglioramento
agrario e fondiari stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo a favore di imprese agricole singole o associate, cooperative, consorzi ed
associazioni di produttori costituite nelle forme giuridiche societarie, e per i quali
siano trascorsi almeno cinque anni di ammortamento, continuano a beneficiare delle rate di
concorso sul pagamento degli interessi non maturati, anche in caso di estinzione
anticipata delloperazione. È facoltà del mutuatario richiedere la rinegoziazione
dei mutui senza effetti novativi, con la riduzione dellipoteca originaria, ovvero
lestinzione anticipata allistituto mutuante. Questultimo,
allaccoglimento dellistanza, assicura al mutuatario la ricontrattazione con il
beneficio della attualizzazione delle rate di concorso non ancora scadute. Il contributo
in conto interessi già accreditato agli istituti mutuanti in forma attualizzata ai sensi
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 1985, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre 1985, sarà comunque riconosciuto al
mutuatario nella misura residuata a suo credito. Per i suddetti contratti, il periodo
vincolativo della destinazione duso dei beni immobili oggetto del finanziamento è
stabilito in cinque anni. Il valore massimo del tasso da prendere in considerazione, nella
procedura di attualizzazione o di ricontrattazione, è quello di riferimento, vigente per
le operazioni a lungo termine al momento dellestinzione anticipata o della
ricontrattazione del mutuo».
2. Per le operazioni di finanziamento in essere della Cassa per la
formazione della proprietà contadina e per i finanziamenti concessi ai sensi della legge
19 dicembre 1983, n. 700, e successive modificazioni, per i quali sia iniziato il
periodo di ammortamento, il tasso e le condizioni applicati, a valere sulle rate di
ammortamento in scadenza successivamente al 1º gennaio 1999, sono quelli stabiliti per le
nuove operazioni.
3. A favore delle imprese di cui
al comma 3 dellarticolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, come
sostituito dal comma 1 del presente articolo, e di quelle agroalimentari danneggiate da
avversità atmosferiche dichiarate eccezionali a decorrere dal 1990, ai sensi delle leggi
15 ottobre 1981, n. 590, e 14 febbraio 1992, n. 185, è prorogato di
ventiquattro mesi il pagamento delle rate in scadenza dovute per il rimborso delle
esposizioni debitorie relative allesercizio dellattività aziendale e sono
sospese per il medesimo periodo le procedure di riscossione delle rate già scadute e non
pagate alla data di entrata in vigore della presente legge. Il tasso di interesse
rinegoziato si applica anche alle rate prorogate.
4. Le rate già assistite dal concorso pubblico nel pagamento
degli interessi conservano lagevolazione anche nel periodo di proroga e di
sospensione. Lonere finanziario è coperto dalle economie accertate nella
rinegoziazione dei tassi e comunque nel limite di queste, senza ulteriore onere per il
bilancio dello Stato.
5. Le regioni possono deliberare il consolidamento delle posizioni
debitorie delle aziende di cui al comma 3 scadute e non pagate, già assistite dal
concorso pubblico nel pagamento degli interessi, nel limite delle economie derivanti dalla
rinegoziazione dei tassi, senza oneri ulteriori a carico dei bilanci regionali. La durata
delle operazioni di consolidamento è variabile in relazione alle disponibilità
finanziarie.
6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di
concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, emana con proprio decreto
le norme di attuazione del presente articolo.
Art. 129.
(Emergenze nel settore agricolo e zootecnico)
1. Per fare fronte alle emergenze determinatesi nel settore agricolo e zootecnico a seguito delle malattie e della crisi di mercato da esse determinata, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per lattivazione degli interventi in base ai seguenti tetti di spesa:
a) interventi strutturali e di prevenzione negli allevamenti degli ovini colpiti dalla malattia della «lingua blu»: lire 15 miliardi per il 2001 e 20 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
b)
interventi strutturali e di prevenzione dalla encefalopatia spongiforme bovina negli
allevamenti anche con riguardo al sostegno dei sistemi di tracciabilità, nonché delle
razze da carne italiana e delle popolazioni bovine autoctone: lire 10 miliardi per il 2001
e 20 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
c) interventi strutturali e di
prevenzione negli impianti avicoli e di fauna selvatica colpiti dallinfluenza
aviaria: lire 20 miliardi per il 2001 e 30 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
d) interventi strutturali negli
impianti viticoli colpiti da flavescenza dorata: lire 20 miliardi per il 2001 e 25
miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
e) interventi per fronteggiare gli
eventi eccezionali conseguenti alla grave crisi di mercato degli agrumi: lire 6 miliardi
per il 2001 e 25 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
f) interventi strutturali negli
impianti frutticoli colpiti dalla malattia della sharka: lire 5 miliardi per
ciascuno degli anni 2001 e 2002.
2. Allarticolo 1 del decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2000, n. 79, il quarto periodo del comma 5 è sostituito dal seguente: «Gli acquirenti, in luogo della materiale trattenuta del prelievo supplementare sul prezzo del latte, possono avvalersi di idonee garanzie immediatamente esigibili con i criteri e le modalità da definire con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pena le sanzioni previste dallarticolo 11, comma 2, della legge 26 novembre 1992, n. 468, e leventuale revoca del riconoscimento di primo acquirente, ferma restando la responsabilità dello stesso per il versamento del prelievo».
Art. 130.
(Modifiche alla legge 28 ottobre 1999, n. 410, ed altre disposizioni in materia di consorzi agrari)
1. Alla legge 28 ottobre 1999, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allarticolo 4, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è tenuto ad inviare una informativa semestrale al Ministero delle politiche agricole e forestali sulla gestione dei consorzi agrari, anche ai fini di cui allarticolo 11»;
b) allarticolo 8, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli interessi di cui al presente comma sono calcolati: fino al 31 dicembre 1995 sulla base del tasso ufficiale di sconto maggiorato di 4,40 punti, con capitalizzazione annuale; per gli anni 1996 e 1997 sulla base dei soli interessi legali».
2. I trattamenti recante sussidi al reddito per i lavoratori dipendenti dai Consorzi agrari possono essere prorogati nel limite massimo di lire 30 miliardi, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Minitero del lavoro e della previdenza sociale, fino al 31 dicembre 2001.
Capo XX
INTERVENTI IN MATERIA
DI TRASPORTI E DI INFRASTRUTTURE VIARIE
Art. 131.
(Disposizioni in materia di trasporto ferroviario e di applicazione della normativa vigente in materia di appalti ferroviari)
1. Al fine di garantire il contenimento delle tariffe e il risanamento finanziario delle attività di trasporto ferroviario, il Ministro dei trasporti e della navigazione può rilasciare titoli autorizzatori ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 146, anche in deroga a quanto disposto dagli articoli 1, comma 1, lettera a), e 3, comma 1, lettera a), del medesimo decreto, a condizione di reciprocità qualora si tratti di imprese aventi sede allestero o loro controllate; può altresì autorizzare la società Ferrovie dello Stato Spa e le aziende in concessione ad effettuare operazioni in leasing per lapprovvigionamento duso di materiale rotabile. Gli articoli 14 e 18 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, si applicano per la parte concernente linfrastruttura ferroviaria e cessano di applicarsi al trasporto ferroviario. La società Ferrovie dello Stato Spa delibera le conseguenti modifiche statutarie.
2. Per le medesime finalità di
cui al comma 1, fatto comunque salvo quanto disposto dallarticolo 1, comma 2, ultimo
periodo, del decreto-legge 7 dicembre 1993, n. 505, convertito dalla legge 29 gennaio
1994, n. 78, e successive modificazioni, ai lavori di costruzione di cui
allarticolo 2, lettera h), della legge 17 maggio 1985, n. 210, come
modificata dallarticolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 1991, n. 25, convertito,
con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 98, non ancora iniziati alla data di
entrata in vigore della presente legge, i cui corrispettivi ancorchè determinabili non
siano stati ancora definiti, e alle connesse opere di competenza della società Ferrovie
dello Stato Spa, si applica, in conformità alla vigente normativa dellUnione
europea, la disciplina di cui alle leggi 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni, e 18 novembre 1998, n. 415, nonchè al decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni. Sono revocate le concessioni per
la parte concernente i lavori di cui al presente comma rilasciate alla TAV Spa
dallente Ferrovie dello Stato il 7 agosto 1991 e il 16 marzo 1992, ivi comprese le
successive modificazioni e integrazioni, ad eccezione di quelli per i quali sia stata
applicata o sia applicabile la predetta normativa di cui alle leggi n. 109 del 1994,
e successive modificazioni, e n. 415 del 1998, e al decreto legislativo n. 158
del 1995, e successive modificazioni. La società Ferrovie dello Stato Spa provvede,
direttamente o a mezzo della TAV Spa, allaccertamento e al rimborso, anche in deroga
alla normativa vigente, degli oneri relativi alle attività preliminari ai lavori di
costruzione, oggetto della revoca predetta, nei limiti dei costi effettivamente sostenuti
alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Al fine di garantire la sollecita conclusione dei lavori
relativi alla tratta ferroviaria ad alta capacità Torino-Milano approvati nella
conferenza di servizi tenutasi il 14 luglio 2000 ed il contenimento dei costi di
realizzazione, anche in relazione alle esigenze connesse allo svolgimento delle Olimpiadi
invernali del 2006, il Ministro dei trasporti e della navigazione entro i quindici giorni
successivi alla data di entrata in vigore della presente legge istituisce
lOsservatorio permanente per il monitoraggio dei lavori relativi alla medesima
tratta ferroviaria, composto da sei componenti, di cui uno nominato dal Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e cinque nominati dal Ministro dei
trasporti e della navigazione e designati, rispettivamente, dal Ministro medesimo, dal
presidente della regione Lombardia, dal presidente della regione Piemonte, dalla TAV Spa e
dal General Contractor affidatario della progettazione esecutiva e dei lavori di
costruzione. Ai componenti non spetta alcun compenso. I servizi di segreteria
dellOsservatorio sono assicurati dal Ministero dei trasporti e della navigazione
nellambito delle ordinarie dotazioni organiche e finanziarie. Ai lavori di cui al
presente comma non si applicano le disposizioni del comma 2.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, in relazione alle convenzioni stipulate tra le aziende ferroviarie in concessione
ed in gestione commissariale governativa e i soggetti esecutori, per la realizzazione
degli interventi di ammodernamento e potenziamento finanziati con la legge 22 dicembre
1986, n. 910, non possono essere sottoscritti atti integrativi se non relativi
a progetti esecutivi già approvati a tale data. A decorrere dalla medesima data possono
essere autorizzate ed approvate solo perizie di variante in corso dopera secondo
quanto previsto dallarticolo 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni. Per le opere da finanziare con le risorse che si rendono
disponibili per effetto del primo e del secondo comma sono revocate le concessioni e le
aziende procederanno ad espletare gare dappalto per laffidamento dei lavori
secondo la normativa vigente.
5. Tutte le operazioni di ristrutturazione della società Ferrovie
dello Stato Spa effettuate a decorrere dal 1º gennaio 2000 in esecuzione delle direttive
comunitarie 91/440/CEE, 95/18/CE e 95/19/CE, così come recepite dal decreto del
Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 277, e successive modificazioni, e dal
decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 146, nonchè della
direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 marzo 1999, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 113 del 17 maggio 1999, sono effettuate in regime di
neutralità fiscale e pertanto escluse da ogni imposta e tassa. Gli eventuali maggiori
valori realizzati o iscritti, in conseguenza delle predette operazioni, nei bilanci delle
società interessate non sono riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi e
dellimposta regionale sulle attività produttive.
Art. 132.
(Disposizioni in materia di concessioni autostradali)
1. Larticolo 12 della legge 12 agosto 1982, n. 531, è abrogato.
2. La garanzia dello Stato sui
mutui contratti e le obbligazioni emesse dalle società per azioni concessionarie per la
costruzione e lesercizio di autostrade di cui allarticolo 3 della legge 24
luglio 1961, n. 729, e successive modificazioni, deve intendersi riconosciuta solo
per quei periodi nei quali è risultata prevalente la partecipazione pubblica e per quelli
in cui tale prevalenza è venuta temporaneamente a mancare a causa delle trasformazioni o
modificazioni di istituti di credito soci conseguenti alla applicazione della legge 30
luglio 1990, n. 218, nei limiti delle disponibilità di bilancio del Fondo centrale
di garanzia.
3. In sede di revisione delle concessioni autostradali, ai sensi
dellarticolo 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, il Ministro dei lavori
pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, è autorizzato a consentire, nel rispetto dei princìpi di diritto comunitario,
senza oneri per lo Stato, la rimodulazione dei debiti conseguenti ad interventi in
qualsiasi epoca effettuati, con eventuali aumenti controllati delle tariffe e con una
determinazione negoziata degli interessi, dal Fondo centrale di garanzia.
Capo XXI
INTERVENTI PER LA CONTINUITÀ TERRITORIALE CON LA SICILIA
Art. 133.
(Contributo per le spese di trasporto alle piccole e medie imprese siciliane)
1. È concesso alle piccole e medie imprese agricole, estrattive e di trasformazione classificate dal decreto del Ministero dellindustria, del commercio e dellartigianato del 18 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1º ottobre 1997, con sede legale e stabilimento operativo nel territorio della regione Sicilia, ad eccezione di quelle di distillazione dei petroli, un contributo, mediante credito dimposta, per le spese di trasporto ferroviario, marittimo e aereo e combinato, nei limiti stabiliti dallUnione europea in materia di aiuti di Stato. Il contributo è concesso nei limiti del comma 2 del presente articolo per i prodotti provenienti dalle imprese site nel territorio della regione Sicilia e destinati al restante territorio comunitario. Per il 2001 il 20 per cento dello stanziamento complessivo di cui al comma 2 è riservato al contributo per le spese di trasporto su gomma. A decorrere dal 2002 tale percentuale è diminuita del 5 per cento per ciascun anno.
2. Lattuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è affidata alla regione Sicilia tramite apposita convenzione tra il Ministro delle finanze, il Ministro dei trasporti e della navigazione e il presidente della regione, da definire entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con la quale si stabiliranno le modalità per il trasferimento dei fondi dal bilancio statale alla regione Sicilia e lentità del cofinanziamento regionale dellagevolazione di cui al presente articolo, che non dovrà comunque essere inferiore al 50 per cento del contributo statale. Lonere complessivo per il bilancio dello Stato non può superare limporto di lire 25 miliardi per lanno 2001 e di lire 50 miliardi a decorrere dallanno 2002.
Art. 134.
(Riqualificazione del settore trasporto merci nella regione Sicilia)
1. È assegnata alla regione Sicilia la somma di lire 100 miliardi per lanno 2001 per il cofinanziamento di interventi regionali di carattere straordinario per la ristrutturazione e la riqualificazione del settore del trasporto merci siciliano. Il contributo statale è erogato subordinatamente alla verifica della coerenza degli interventi con gli obiettivi di cui al presente articolo. Il cofinanziamento regionale non dovrà essere inferiore al 30 per cento del contributo statale.
Art. 135.
(Continuità territoriale per la Sicilia)
1. Al fine di realizzare la continuità territoriale per la Sicilia, in conformità alle disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone con proprio decreto:
a) limposizione degli oneri di servizio pubblico relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali della Sicilia e i principali aeroporti nazionali e tra gli scali aeroportuali della Sicilia e quelli delle isole minori siciliane in conformità alle conclusioni della conferenza di servizi di cui ai commi 2 e 3;
b) qualora nessun vettore abbia istituito servizi di linea con assunzione di oneri di servizio pubblico, una gara di appalto europea per lassegnazione delle rotte tra gli scali aeroportuali della Sicilia e gli aeroporti nazionali.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della regione Sicilia, delegato dal Ministro dei trasporti e della navigazione, indice una conferenza di servizi.
3. La conferenza di servizi di cui al comma 2 definisce i contenuti dellonere di servizio in relazione:
a) alle tipologie e ai livelli tariffari;
b) ai
soggetti che usufruiscono di agevolazioni;
c) al numero dei voli;
d) agli orari dei voli;
e) alle tipologie degli
aeromobili;
f) alla capacità
dellofferta;
g) allentità
delleventuale copertura finanziaria da porre a carico del bilancio dello Stato
qualora si proceda alla gara di appalto europea.
4. Qualora nessun vettore accetti limposizione degli oneri di servizio pubblico di cui al comma 1, lettera a), il Ministro dei trasporti e della navigazione, dintesa con il Presidente della regione siciliana, indice la gara di appalto europea, secondo le procedure previste dallarticolo 4, paragrafo 1, lettere d), e), f), g) e h), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992.
5. Ai sensi delle disposizioni
vigenti, la decisione di imporre gli oneri di servizio pubblico relativi ai servizi aerei
sulle rotte tra gli scali siciliani e nazionali è comunicata allUnione europea.
6. Per le compensazioni degli oneri di servizio pubblico accettati
dai vettori conseguentemente allesito della gara di appalto di cui al comma 4, sono
stanziate lire 50 miliardi per lanno 2001 e lire 100 miliardi a decorrere
dallanno 2002.
7. Lentità del cofinanziamento regionale alle agevolazioni
di cui al presente articolo non potrà essere inferiore al 50 per cento del contributo
statale.
Art. 136.
(Oneri di pubblico servizio per i servizi aerei di linea)
1. Al fine di realizzare politiche di coesione tra le diverse aree del Paese, con riguardo ai servizi aerei di linea, il Ministro dei trasporti e della navigazione dispone, con proprio decreto, limposizione di oneri di pubblico servizio in conformità alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, nelle regioni di cui allobiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 e provvede a costituire le condizioni necessarie a determinare una effettiva riduzione delle tariffe dei servizi aerei di linea nelle predette regioni.
2. I contenuti dellonere di pubblico servizio di cui al comma 1 sono determinati secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3 dellarticolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
Art. 137.
(Ulteriori erogazioni a favore della regione Sicilia)
1. Alla regione Sicilia è assegnato un limite di impegno di 21 miliardi di lire della durata di quindici anni, corrispondente a un capitale mutuabile di almeno lire 200 miliardi, per interventi diretti a:
a) contenere i consumi ed i costi energetici delle piccole e medie imprese;
b) fronteggiare
la crisi del settore agrumicolo;
c) sostenere iniziative
e investimenti nei comuni sede di impianti di raffinazione, estrazione e stoccaggio di
prodotti petroliferi.
Capo XXII
INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE, DI RIASSETTO IDROGEOLOGICO, DI TUTELA DEL PATRIMONIO STORICO ARTISTICO
Art. 138.
(Disposizioni relative a eventi calamitosi)
1. I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dellarticolo 3 dellordinanza del 21 dicembre 1990, n. 2057, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, a prescindere dallavvenuta presentazione di qualsiasi istanza, versando lammontare dovuto a titolo di capitale, maggiorato di un importo pari al 15 per cento, entro il 30 settembre 2001.
2. Dalle somme dovute ai sensi del
comma 1, sono scomputati i versamenti già eseguiti a titolo di capitale e di interessi.
3. Le somme dovute ai sensi del comma 1 possono essere versate
fino ad un massimo di dieci rate semestrali, di pari importo, con lapplicazione
degli interessi legali. La prima rata deve essere versata entro il termine di cui al
comma 1.
4. Le somme dovute, anche sulla base delle dichiarazioni
presentate, dai contribuenti di cui al comma 1 e non versate, sono recuperate mediante
iscrizione in ruoli da rendere esecutivi entro il 31 dicembre dellanno successivo
alla scadenza dellultima rata utile.
5. Alla procedura di cui ai commi da 1 a 4 non si applicano le
disposizioni contenute nellarticolo 11 della legge 7 agosto 1997, n. 266.
6. Le modalità di versamento delle somme di cui al comma 1 sono
stabilite con decreto del Ministero delle finanze.
7. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano anche ai
contributi e premi dovuti agli enti previdenziali. Le modalità di versamento sono fissate
dagli enti impositori.
8. I soggetti residenti alla data delle calamità di cui
allarticolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992,
n. 225, interessati al servizio militare di leva le cui abitazioni principali,
a causa degli eventi calamitosi, sono state oggetto di ordinanza di sgombero a seguito di
inagibilità parziale o totale e permangono in questa condizione allatto della
presentazione della domanda di cui al comma 9, possono essere impiegati, fino a quando
persiste lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri ai sensi
dellarticolo 5 della citata legge n. 225 del 1992, come coadiutori del
personale delle Amministrazioni dello Stato, delle regioni o degli enti locali
territoriali per le esigenze connesse alla realizzazione degli interventi necessari a
fronteggiare gli eventi calamitosi.
9. Coloro che intendono beneficiare delle disposizioni di cui al
comma 8 devono presentare domanda al distretto militare di appartenenza al momento
dellarruolamento ovvero, in caso di avvenuto arruolamento, entro venti giorni dalla
data di dichiarazione ovvero di proroga dello stato di emergenza. Se il soggetto è alle
armi, la domanda deve essere presentata ai rispettivi Comandi di corpo. I comandi militari
competenti, sulla base delle esigenze rappresentate da parte delle Amministrazioni dello
Stato, delle regioni e degli enti locali territoriali e loro consorzi, assegnano, previa
convenzione, i soggetti interessati, tenendo conto delle professionalità richieste e
delle attitudini individuali dei soggetti medesimi a svolgere i previsti interventi. Per
il vitto e lalloggio di tali soggetti si provvede tenendo conto della ricettività
delle caserme e della disponibilità dei comuni, nonchè autorizzando il pernottamento ed
eventualmente il vitto presso le rispettive abitazioni. Lassegnazione dei militari
di leva alle amministrazioni che hanno stipulato la convenzione avviene entro venti giorni
dalla presentazione della domanda da parte dei militari stessi.
10. Qualora in occasione della chiamata alla leva di ciascun
contingente si verifichino circostanze eccezionali che non consentano di assicurare il
fabbisogno delle Forze armate, il Ministro della difesa, con proprio decreto, può
sospendere temporaneamente la applicazione delle disposizioni del comma 8 ovvero di quelle
sul servizio di leva recate da norme di legge che prevedano interventi a favore delle zone
colpite da eventi calamitosi.
11. Le norme recate dai commi 1 e 2 dellarticolo 1-ter
del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 1997, n. 434, e successive modificazioni, si applicano, nei
limiti delle richieste di personale avanzate dalle singole amministrazioni che attestino
la persistenza di effettive esigenze connesse agli interventi necessari a fronteggiare la
crisi sismica, fino al 30 giugno 2001.
12. Nellambito delle risorse disponibili, in attuazione
dellarticolo 3, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, i termini previsti dal decreto
del Ministro dellinterno delegato per il coordinamento della protezione civile 28
settembre 1998, n. 499, già prorogati con larticolo 5, comma 2,
dellordinanza del Ministro dellinterno delegato per il coordinamento della
protezione civile n. 2991 del 31 maggio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 129
del 4 giugno 1999, sono prorogati fino al 31 dicembre 2003.
13. Al fine di consentire il recupero delle minori entrate
dellimposta comunale sugli immobili relative ai fabbricati colpiti dal sisma del
1998 nellarea del Lagonegrese-Senisese, è concesso, per il 2001, un contributo
straordinario ai comuni colpiti, con le modalità di cui agli articoli 2 e 4 del
decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
luglio 1999, n. 226.
14. Si intendono ricompresi tra gli oneri detraibili ai sensi
dellarticolo 13-bis, comma 1, lettera i-bis), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, gli importi delle erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle
popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari anche
se avvenuti in altri Stati, eseguite per il tramite dei soggetti identificati ai sensi del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 155 del 5 luglio 2000. Per il periodo di imposta 2000, si intendono
detraibili anche gli importi riferiti alle erogazioni liberali in denaro effettuate
nellanno precedente.
15. Il Magistrato per il Po può utilizzare gli enti locali come
soggetti attuatori per specifici interventi di protezione civile sul territorio di
competenza.
16. Per finanziare gli interventi delle regioni, delle province
autonome e degli enti locali, diretti a fronteggiare esigenze urgenti per le calamità
naturali di livello b) di cui allarticolo 108 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, nonchè per potenziare il sistema di protezione civile delle
regioni e degli enti locali, è istituito il «Fondo regionale di protezione civile». Il
Fondo è alimentato per il triennio 2001-2003 da un contributo dello Stato di lire 100
miliardi annue, il cui versamento è subordinato al versamento al Fondo stesso da parte di
ciascuna regione e provincia autonoma di una percentuale uniforme delle proprie entrate
accertate nellanno precedente, determinata dalla Conferenza dei presidenti delle
regioni e delle province autonome in modo da assicurare un concorso complessivo delle
regioni e delle province autonome non inferiore, annualmente, al triplo del concorso
statale. Le risorse regionali e statali sono accreditate su un conto corrente di tesoreria
centrale denominato «Fondo regionale di protezione civile». Lutilizzo delle
risorse del Fondo è disposto dal Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni
e delle province autonome, dintesa con il direttore dellAgenzia di protezione
civile e con le competenti autorità di bacino in caso di calamità naturali di carattere
idraulico ed idrogeologico, ed è comunicato tempestivamente alla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
17. In sede di prima applicazione per il triennio 2001-2003 il
concorso delle regioni al Fondo di cui al comma 16 è assicurato mediante riduzione delle
somme trasferite ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, per limporto
di lire 200 miliardi per ciascun anno, con corrispondente riduzione delle somme indicate
allarticolo 57, comma 6, della presente legge.
18. Sui fondi assegnati a tutto il 2003, lEnte nazionale per
le strade (ANAS) è tenuto a riservare la somma di lire 600 miliardi, da impegnare nel
2001 e nel 2002, per gli interventi urgenti di ripristino della viabilità statale nelle
regioni danneggiate dagli eventi alluvionali dei mesi di settembre, ottobre e novembre
2000, per i quali è intervenuta, da parte del Consiglio dei ministri, la dichiarazione
dello stato di emergenza ai sensi dellarticolo 5 della legge 24 febbraio 1992,
n. 225. A valere su tali somme, lANAS provvede anche alle prime opere
necessarie dintesa con gli enti competenti alla messa in sicurezza dei versanti
immediatamente adiacenti alla sede stradale nei casi in cui la instabilità rappresenti un
pericolo per la circolazione.
Art. 139.
(Differimento dei termini e altre disposizioni per la ultimazione dei lavori nelle zone colpite dalla catastrofe del Vajont)
1. I termini per la ultimazione dei lavori previsti dallarticolo 8 della legge 10 maggio 1983, n. 190, sono differiti al 31 dicembre 2001 anche per quegli assegnatari la cui pratica contributiva sia già stata oggetto di formale revoca alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. I contributi previsti dai commi
primo, secondo, terzo, sesto e settimo dellarticolo 4 della legge 4 novembre 1963,
n. 1457, e successive modificazioni, possono essere concessi, anche in unica
soluzione, a richiesta di tutti i comproprietari anche nel caso di rinuncia alla
ricostruzione su aree rese disponibili dallo Stato, sino alla concorrenza delle spese
sostenute da dimostrare con idonei documenti fiscali.
3. I provvedimenti di assegnazione definitiva delle aree già
assegnate in via provvisoria agli aventi diritto dovranno essere definiti entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso
inutilmente tale termine lassegnazione dellarea, già provvisoria, diventa
definitiva.
4. Per garantire lerogazione di contributi necessari per la
ricostruzione delle abitazioni, nonchè per il completamento della ricostruzione dei
centri abitati di Erto, Casso e Vajont, di cui alla legge 4 novembre 1963, n. 1457,
è autorizzato, per lanno 2001, a favore del Ministero dei lavori pubblici, lo
stanziamento di lire 10 miliardi.
Art. 140.
(Riordino fondiario nelle zone del Friuli-Venezia Giulia)
1. Al fine di consentire il riordino fondiario nelle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976, le disposizioni di cui allarticolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 546, e successive modificazioni, già prorogate dallarticolo 1 della legge 23 gennaio 1992, n. 34, e dallarticolo 3, comma 157, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono ulteriormente prorogate al 31 dicembre 2003. I termini stabiliti per il compimento delle procedure sono prorogati, in via di sanatoria, al 31 dicembre 2003 per le amministrazioni comunali che abbiano avviato le procedure previste per i piani di ricomposizione parcellare ai sensi delle citate disposizioni.
Art. 141.
(Patrimonio idrico nazionale)
1. Al fine di assicurare il recupero di risorse idriche disponibili in aree di crisi del territorio nazionale e per il miglioramento e la protezione ambientale, mediante eliminazione di perdite, incremento di efficienza della distribuzione e risanamento delle gestioni, nonchè mediante la razionalizzazione e il completamento di opere e di interconnessioni, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede alla concessione, ed alla conseguente erogazione direttamente agli istituti mutuanti, di contributi pari agli oneri, per capitale ed interessi, di ammortamento di mutui o altre operazioni finanziarie che i seguenti soggetti sono autorizzati a contrarre in rapporto alle rispettive quote di limiti di impegno quindicennali con decorrenza dagli anni 2002 e 2003:
a) Consorzio Ovest Sesia Baraggia, del sistema Canale Cavour Vercellese, per la quota di lire 8 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
b) Consorzio
Irrigazione Est Sesia di Novara, per la quota di lire 8 miliardi per ciascuno degli anni
2002 e 2003;
c) Canale Emiliano-Romagnolo, per
la quota di lire 7,5 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
d) Ente Irriguo Umbro-Toscano, per
la quota di lire 7,5 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
e) Complessi Irrigui della Campania
Centrale e Piana del Sele, per la quota di lire 4 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e
2003;
f) Ente per lo sviluppo
dellirrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, per la
quota di lire 4,5 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
g) Sistema Lentini, Simeto e
Ogliastro, per la quota di lire 3,5 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
h) Consorzio di bonifica Medio
Astico Bacchiglione, per la quota di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
i) Consorzi di bonifica
delloristanese, per la quota di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
l) Consorzio bacini del Trebbia e
del Tidone, per la quota di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 2002 e 2003.
2. Gli enti indicati al comma 1 presentano entro il 31 dicembre 2001 progetti esecutivi e cantierabili per la realizzazione delle opere necessarie al recupero di risorse idriche. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede alla revoca della concessione degli enti inadempienti a ripartire le connesse risorse tra i rimanenti.
3. Per assicurare altresì il
perseguimento delle finalità di cui al comma 2 nelle restanti aree del territorio
nazionale, sono autorizzati gli ulteriori limiti di impegno quindicennali di lire 10
miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003, da iscrivere nello stato di previsione del
Ministero delle politiche agricole e forestali per la concessione di contributi
pluriennali per la realizzazione degli interventi da parte dei soggetti interessati.
4. Per ladempimento degli obblighi comunitari in materia di
fognatura, collettamento e depurazione di cui agli articoli 27, 31 e 32 del decreto
legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni, le autorità
istituite per gli ambiti territoriali ottimali di cui allarticolo 8 della legge 5
gennaio 1994, n. 36, ovvero, nel caso in cui queste non siano ancora operative, le
province, predispongono, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, ed attuano un programma di interventi urgenti, a stralcio e con gli stessi
effetti di quello previsto dallarticolo 11, comma 3, della medesima legge 5 gennaio
1994, n. 36. Ove le predette autorità e province risultino inadempienti, sono
sostituite, anche ai sensi dellarticolo 3 del citato decreto legislativo n. 152
del 1999, come modificato dallarticolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 258, dai presidenti delle giunte regionali, su delega del Presidente del Consiglio
dei ministri.
Art. 142.
(Fondo per il finanziamento dei piani stralcio di assetto idrogeologico)
1. Per gli interventi relativi al finanziamento delle opere previste dai piani stralcio di assetto idrogeologico, per lindividuazione delle aree a rischio e per le relative misure di salvaguardia è istituito un apposito fondo.
2. Ai fini di cui al comma 1, per gli anni 2002 e 2003 è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi annue.
Art. 143.
(Interventi in materia di patrimonio storico-artistico)
1. Al Ministero per i beni e le attività culturali è attribuita, per lanno 2001, la somma di lire 100 miliardi aggiuntiva rispetto a quanto disposto dallarticolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La predetta somma è attribuita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per i beni e le attività culturali, per il recupero e la conservazione dei beni culturali archeologici, storici, artistici, archivistici, delle librerie storiche, delle biblioteche e dei beni librari.
Capo XXIII
INTERVENTI IN MATERIA
DI INVESTIMENTI PUBBLICI
Art. 144.
(Limiti di impegno)
1. Al fine di agevolare lo sviluppo delleconomia e delloccupazione, sono autorizzati nel triennio 2001-2003 i limiti di impegno di cui alla tabella 1, allegata alla presente legge, con la decorrenza e lanno terminale ivi indicati.
2. Il comune di Venezia è
autorizzato a destinare parte del ricavato dei mutui contratti utilizzando le quote di
limiti di impegno ad esso attribuite per la prosecuzione degli interventi per la
salvaguardia di Venezia ai sensi dellarticolo 54, comma 1, della legge 23 dicembre
1999, n. 488, alla copertura dei costi aggiuntivi derivanti dalla perdurante
inagibilità del Teatro «La Fenice», mediante trasferimento da effettuare alla
Fondazione Teatro La Fenice di Venezia fino ad un importo massimo di lire 4,5 miliardi per
ciascuno degli anni 2001 e 2002.
3. Per le finalità di sviluppo da parte dellindustria a
tecnologia avanzata, ai sensi dellarticolo 5 del decreto-legge 17 giugno 1996,
n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, di
sistemi ad architettura complessa, ritenuti tecnologicamente prioritari dal Comitato di
cui allarticolo 2 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, e per
lacquisizione degli stessi al Ministero della difesa secondo le procedure di cui
allarticolo 2-ter del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, sono autorizzati
limiti di impegno quindicennali di lire 50 miliardi a decorrere dallanno 2002 e di
lire 42 miliardi a decorrere dallanno 2003.
4. Per il completamento degli interventi urgenti a seguito degli
eventi sismici e idrogeologici avvenuti tra il settembre 1997 e lagosto 2000,
esclusi gli eventi sismici delle regioni Marche e Umbria, e per i quali è intervenuta da
parte del Consiglio dei ministri la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi
dellarticolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, il Dipartimento della
protezione civile è autorizzato a concorrere con contributi quindicennali ai mutui che le
regioni stipulano mediante un limite di impegno di lire 35 miliardi decorrente
dallanno 2002, da ripartire da parte del medesimo Dipartimento tra le regioni
interessate in base alle esigenze. Per disciplinare gli interventi infrastrutturali di
emergenza e a favore dei soggetti privati danneggiati sono emanate ordinanze ai sensi
dellarticolo 5 della citata legge n. 225 del 1992, dintesa con le regioni
interessate.
5. Per fronteggiare le esigenze derivanti da eventi calamitosi o
da eccezionali avversità atmosferiche verificatisi nellanno 2000 sul territorio
nazionale, nelle zone definite dalle ordinanze del Ministro dellinterno delegato per
il coordinamento della protezione civile, il Dipartimento della protezione civile provvede
con le modalità e le procedure di cui al comma 4 ed è autorizzato a concorrere con
contributi in favore delle regioni che contraggono mutui allo scopo. A tale fine, in
aggiunta alle risorse già a disposizione del Dipartimento medesimo, sono autorizzati due
limiti di impegno quindicennali: di lire 100 miliardi decorrente dallanno 2001 e di
lire 100 miliardi decorrente dallanno 2002. Per gli interventi nelle zone colpite
dallalluvione in Calabria nei mesi di settembre e ottobre 2000 sono inoltre
autorizzati due limiti di impegno quindicennali di lire 10 miliardi a decorrere
dallanno 2002 e di lire 10 miliardi a decorrere dallanno 2003.
6. Per la prosecuzione degli interventi conseguenti al terremoto
della Campania di cui alla legge 3 aprile 1980, n. 116, è autorizzato un limite di
impegno quindicennale decorrente dallanno 2002 di lire 1 miliardo. Per la
prosecuzione degli interventi conseguenti al terremoto di Foggia di cui alla legge 23
gennaio 1992, n. 32, la regione Puglia è autorizzata a contrarre mutui assistiti da
contributo statale, da erogare tramite il Dipartimento della protezione civile, pari ad un
limite di impegno quindicennale di lire 2 miliardi, decorrente dallanno 2002. Per la
prosecuzione degli interventi conseguenti al terremoto di cui al decreto-legge 26 maggio
1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363,
è autorizzato un limite dimpegno quindicennale decorrente dallanno 2002 di
lire 1 miliardo, ai fini della stipula di un mutuo da parte della regione Lazio, su
indicazione del Dipartimento della protezione civile.
7. Al fine di garantire il miglioramento della viabilità e dei
trasporti, sono attribuiti allANAS stanziamenti destinati alle seguenti iniziative,
nei limiti finanziari indicati:
a) strada trans-polesana: lire 20.000 milioni per gli anni 2001 e 2002, e lire 40.000 milioni per lanno 2003;
b) pedemontana-lombarda:
lire 30.000 milioni per gli anni 2001 e 2002, e lire 40.000 milioni per lanno 2003;
c) ionica: lire 10.000 milioni per
lanno 2001, lire 20.000 milioni per lanno 2002, e lire 30.000 milioni per
lanno 2003;
d) tirreno-adriatica (strada
statale n. 652): lire 20.000 milioni per gli anni 2001 e 2002, e lire 30.000 milioni
per lanno 2003;
e) collegamento aeroporto Malpensa
2000, strade statali n. 32 e n. 527; lire 10.000 milioni per gli anni 2001, 2002
e 2003;
f) strada trasversale Delle
Serre, in provincia di Vibo Valentia: lire 10.000 milioni per lanno 2002 e
lire 10.000 milioni per lanno 2003;
g) strada a scorrimento veloce
Caltanissetta-Gela: lire 5.000 milioni per lanno 2002 e lire 10.000 milioni per
lanno 2003.
8. Per il completamento della dorsale appenninica Atina-Isernia, tronco Atina-confine della regione Lazio, è attribuita alla provincia di Frosinone la somma di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003.
9. Per interventi relativi al
miglioramento del nodo stradale Venezia-Mestre è autorizzata per lanno 2001
lerogazione di lire 2.000 milioni a favore della provincia di Venezia.
10. Per interventi relativi alla superstrada Noce Rivello-Colla
Maratea nella regione Basilicata è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per il 2001
e di lire 2.000 milioni per il 2002. Nellambito degli interventi per la risoluzione
dei problemi della viabilità dellarea centrale veneta la regione Veneto è
autorizzata a contrarre mutui quindicennali con onere per capitale ed interessi a carico
del bilancio dello Stato. A tal fine è autorizzato il limite di impegno quindicennale di
lire 7 miliardi a decorrere dal 2002.
11. LANAS è inoltre autorizzato, nellambito delle
risorse esistenti, a contrarre mutui quindicennali assistiti da contributi erariali, nei
limiti finanziari indicati:
a) strada Termoli-San Vittore, A1-A14: lire 3.000 milioni per lanno 2002 e lire 4.000 milioni per lanno 2003;
b) strada Ragusa-Catania: lire 3.000 milioni per gli anni 2002 e 2003.
12. Per la progettazione definitiva del raddoppio dellintero tracciato, con priorità per la nuova galleria di valico, della linea ferroviaria Parma-La Spezia (Pontremolese), è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni nellanno 2002 e di lire 5.000 milioni nellanno 2003.
13. Sono autorizzati limiti di
impegno quindicennali di lire 1 miliardo a decorrere dallanno 2002 e di lire 1
miliardo a decorrere dallanno 2003, in corrispondenza dei mutui che la regione
Sicilia stipulerà per il completamento della ferrovia Siracusa-Ragusa-Gela.
14. Per la realizzazione della strada medio Adriatico-medio
Tirreno (adeguamento strada statale n. 4, Salaria) sono autorizzati limiti di impegno
quindicennali di lire 7 miliardi a decorrere dallanno 2002 e di lire 9 miliardi a
decorrere dallanno 2003; è altresì autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per
ciascuno degli anni del triennio 2001-2003.
15. Al fine di assicurare il finanziamento del programma triennale
di intervento contenuto nel piano di bacino adottato dallautorità di bacino del
fiume Arno, secondo le procedure previste dagli articoli 17 e 18 della legge 18 maggio
1989, n. 183, nonchè al fine della realizzazione di interventi urgenti per la difesa
del suolo dal dissesto idrogeologico, le regioni che insistono sul bacino dellArno
sono autorizzate a contrarre mutui con ammortamento a carico del bilancio dello Stato pari
a un limite di impegno quindicennale di lire 2 miliardi a decorrere dallanno 2002 e
un limite di impegno quindicennale di lire 3 miliardi decorrente dallanno 2003.
16. Per interventi infrastrutturali di collegamento con la Val
dAosta, è concesso alla comunità montana Valsesia un limite di impegno
quindicennale di lire 3 miliardi decorrente dallanno 2002, da iscrivere nello stato
di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
17. È autorizzato un limite di impegno quindicennale di lire 20
miliardi annue a decorrere dal 2002 e di lire 15 miliardi annue a decorrere dal 2003
destinato alla copertura finanziaria di un programma finalizzato allavvio della
gestione del servizio idrico integrato di cui alla legge 5 gennaio 1994, n. 36,
attraverso il finanziamento di interventi diretti con particolare riguardo
allottimizzazione delluso idropotabile di invasi artificiali e di reti. Gli
interventi sono riferiti a progetti compresi nel programma e nel piano finanziario di cui
allarticolo 11, comma 3, della citata legge n. 36 del 1994, approvati dal
soggetto competente per lambito territoriale ottimale, individuato ai sensi
dellarticolo 9 della medesima legge n. 36 del 1994, per i quali il soggetto
gestore si impegna ad anticipare almeno il 30 per cento dellinvestimento necessario.
Le richieste di finanziamento sono predisposte dalle regioni interessate ed indicano i
benefici prodotti sulla dinamica tariffaria contemplata nel piano dellambito
territoriale ottimale. Il finanziamento delle opere, a valere sugli stanziamenti di cui al
presente comma, è approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, previa intesa
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano e sentita lUnità tecnica-finanza di progetto di cui
allarticolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
18. Per il cofinanziamento di interventi per alloggi e residenze
per studenti universitari di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338, sono
autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 25 miliardi per ciascuno degli anni
2002 e 2003, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delluniversità e
della ricerca scientifica e tecnologica, al fine di consentire la contrazione di mutui con
la Cassa depositi e prestiti. Gli interventi di cui alla stessa legge possono essere
effettuati anche da fondazioni e istituzioni senza scopo di lucro operanti nel settore del
diritto allo studio.
Art. 145.
(Altri interventi)
1. Allarticolo 3, comma 1, della legge 18 giugno 1998, n. 194, dopo le parole: «con tributo dodecennale», le parole: «del 10 per cento della spesa di investimento, nel limite» sono sostituite dalle seguenti: «per la spesa di investimento, per un importo».
2. Le infrastrutture ferroviarie
delle aziende concessionarie ed in regime di gestione commissariale governativa, per le
quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati conclusi specifici
accordi di programma, nei termini e nei modi previsti dallarticolo 8, comma 6-bis,
del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, introdotto dallarticolo 1,
comma 1, lettera d) decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 400, sono
trasferite, a titolo gratuito, in proprietà alla società Ferrovie dello Stato Spa.
3. La legge 5 luglio 1964, n. 548, recante la concessione di
un contributo annuo a favore dellIstituto per la contabilità nazionale, e la legge
29 novembre 1961, n. 1329, relativa alla concessione di un contributo annuo alla
Fondazione per lo sviluppo degli studi sul bilancio statale, sono abrogate.
4. Per il finanziamento di programmi interforze ad elevato
contenuto tecnologico, connessi alle esigenze della difesa nel contesto dellUnione
europea, è autorizzata la spesa di lire 200 miliardi annue a decorrere dallanno
2001, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della
difesa.
5. I progetti nel settore spaziale con particolari ricadute
commerciali sono individuati dal Ministero dellindustria, del commercio e
dellartigianato, di concerto con il Ministero delluniversità e della ricerca
scientifica e tecnologica e con il Ministero della difesa. Per tali progetti il Ministro
dellindustria, del commercio e dellartigianato concede finanziamenti con le
modalità e nelle misure di cui alla legge 24 dicembre 1985, n. 808, allo scopo
utilizzando la quota degli stanziamenti definita dal CIPE nel quadro delle disponibilità
di cui alla citata legge n. 808 del 1985.
6. Per le finalità previste dallarticolo 1 del
decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge
25 novembre 1997, n. 403, concernenti la concessione di contributi per la
rottamazione degli autoveicoli, è autorizzata la spesa di lire 15 miliardi per ciascuno
degli anni 2001, 2002 e 2003, finalizzata allacquisto o alla trasformazione di
autoveicoli, motocicli e ciclomotori elettrici, a metano e a GPL, di biciclette a pedalata
assistita, nonchè allistallazione sui veicoli a benzina esistenti di un impianto di
alimentazione a metano o GPL secondo definizioni adottate con decreto del Ministro
dellambiente, di concerto con il Ministro dellindustria, del commercio e
dellartigianato, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
7. Allarticolo 20, primo comma, del testo unico delle leggi
sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5
febbraio 1953, n. 39, dopo le parole: «Gli autoveicoli» sono inserite le seguenti:
«, i motocicli e i ciclomotori a due, tre o quattro ruote,».
8. Allarticolo 4, comma 19, primo periodo, della legge 9
dicembre 1998, n. 426, le parole: «tipologie di autoveicoli a minimo impatto
ambientale» sono sostituite dalle seguenti: «tipologie di veicoli a minimo impatto
ambientale»; dopo le parole: «nel territorio dei comuni con popolazione superiore ai 25
mila abitanti» sono inserite le seguenti: «, dei comuni che fanno parte delle
isole minori ove sono presenti aree marine protette, nonchè dei comuni che fanno parte
delle aree naturali protette iscritte nellelenco ufficiale di cui alla deliberazione
del Ministro dellambiente del 2 dicembre 1996, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 141 del 19 giugno 1997».
9. Per le finalità previste dallarticolo 6 della legge 31
marzo 1998, n. 73, concernenti il programma di metanizzazione della Sardegna, è
autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per lanno 2001. Al fine di evitare che le
imprese interessate, a causa dei ritardi nella notifica alla Commissione delle Comunità
europee, perdano i benefici previsti dalla citata legge n. 73 del 1998 per
lesercizio 2000, il credito di imposta maturato e non compensato nello stesso
esercizio è compensabile nel corso dellesercizio 2001 secondo le modalità previste
dalla stessa legge.
10. Per fare fronte alle esigenze connesse allavvio del
sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici di cui allarticolo 1 della legge
17 maggio 1999, n. 144, ivi comprese le spese relative al funzionamento della rete
dei nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici ed al ruolo di
coordinamento svolto dal CIPE, la dotazione annuale del fondo previsto dal comma 7 del
predetto articolo 1 è incrementata di lire 30 miliardi, per una autorizzazione
complessiva di spesa di lire 40 miliardi annue a decorrere dallanno 2001. Tali
risorse potranno altresì cofinanziare anche i costi di funzionamento dei predetti nuclei
relativamente ai compensi per gli esperti interni ed esterni. In sede di ripartizione
annuale del CIPE una quota del predetto fondo sarà destinata al finanziamento delle
attività di raccordo, indirizzo e coordinamento della rete da parte del nucleo di
valutazione e verifica del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica.
11. Ai fini della trasformazione in società per azioni
dellEnte nazionale di assistenza al volo (ENAV) ai sensi delle leggi 21
dicembre 1996, n. 665, e 17 maggio 1999, n. 144, si applica larticolo 45,
comma 25, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
12. I dipendenti dellENAV, aventi diritto
allindennità di buonuscita alla data del 31 dicembre 2000, possono optare per il
mantenimento del trattamento di fine servizio secondo le regole per loro vigenti alla
medesima data.
13. Al fine di consentire al Comitato olimpico nazionale italiano
(CONI) lo svolgimento dei propri compiti istituzionali e il potenziamento
dellattività sportiva è autorizzata la concessione al CONI medesimo di un
contributo straordinario di lire 195 miliardi per lanno 2001 di cui 20 da destinare
a sport sociale e giovanile. A tal fine, nellanno 2001 e nei limiti della quota del
suddetto contributo, per agevolare e promuovere laddestramento e la preparazione di
giovani calciatori di età compresa tra i quattordici ed i diciannove anni compiuti,
definiti ai sensi dellarticolo 33 del regolamento interno della Federazione italiana
gioco calcio «giovani di serie», alle società sportive, militanti nei campionati
nazionali di serie C1 e C2, che stipulano un contratto di lavoro avente le predette
finalità sono riconosciuti, per ogni giovane assunto, uno sgravio contributivo in forma
capitaria pari ad un milione di lire, nonchè un credito di imposta pari al 10 per cento
del reddito di lavoro dipendente corrisposto a tali soggetti, con un limite massimo di
lire dieci milioni per dipendente; e per ogni preparatore atletico una riduzione del 3 per
cento sul totale dei contributi dovuti alle gestioni previdenziali di competenza. È
possibile la proroga del limite di età fino al compimento del ventiduesimo anno nel caso
in cui la società sportiva abbia provveduto o provveda a stipulare con il giovane di
serie il primo contratto professionistico. Con decreto del Ministro delle finanze, da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
stabilite le modalità di applicazione delle agevolazioni di cui al presente comma.
14. Per le stesse finalità di cui al comma 13 è autorizzata la
concessione alla Cassa di previdenza per lassicurazione degli sportivi della somma
di lire 15 miliardi per lanno 2001. Lerogazione è preceduta da una verifica,
effettuata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulle
risultanze contabili e sulle prospettive finanziarie della stessa Cassa, da completare
entro il 30 giugno 2001.
15. Per consentire lo svolgimento dei propri compiti istituzionali
agli enti di promozione sportiva sono destinate lire 10 miliardi per il potenziamento e
finanziamento dei programmi relativi allo sport sociale per lanno 2001.
16. Per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva delle
persone disabili è autorizzata la concessione alla Federazione italiana sport disabili
(FISD) di un contributo straordinario di lire 500 milioni per lanno 2001.
17. A decorrere dallanno 2001, sono concessi un contributo
annuo di lire 800 milioni al Club alpino italiano, per le attività del Corpo nazionale
soccorso alpino e speleologico (CNSAS), e un contributo annuo di lire 1.500 milioni
complessivamente al Forum permanente per le comunicazioni, di cui allarticolo 1,
comma 24, della legge 31 luglio 1997, n. 249, nonchè al Forum internazionale per lo
sviluppo delle comunicazioni del Mediterraneo.
18. Al comma 10 dellarticolo 27 della legge 23 dicembre
1999, n. 488, nel sesto periodo, la parola: «Quaranta» è sostituita dalla seguente
«Ottantadue».
19. Lerogazione delle somme di cui al comma 10, sesto
periodo, dellarticolo 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificato
dal comma 18 del presente articolo, avviene entro il 30 settembre di ciascun anno. In caso
di ritardi procedurali, alle singole emittenti risultanti dalla graduatoria formata dai
comitati regionali per le comunicazioni, ovvero, se non ancora costituiti, dai comitati
regionali per i servizi radiotelevisivi, è erogato, entro il predetto termine del 30
settembre, un acconto, salvo conguaglio, pari al 90 per cento del totale al quale
avrebbero diritto, calcolato sul totale di competenza dellanno di erogazione. Il
bando di concorso previsto dallarticolo 1, comma 1, del regolamento adottato con
decreto del Ministro delle comunicazioni 21 settembre 1999, n. 378, per la
concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dallarticolo 45,
comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è emanato entro il 31 gennaio di
ciascun anno. È abrogata la lettera a) del comma 1 dellarticolo 2 del citato
regolamento adottato con decreto del Ministro delle comunicazioni n. 378 del 1999.
20. È autorizzata lulteriore spesa di lire 15 miliardi per
ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 per la proroga della convenzione tra il Ministero
delle comunicazioni e il Centro di produzione Spa, stipulata ai sensi dellarticolo
1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224.
21. Gli oneri per il completamento del programma di metanizzazione
del Mezzogiorno, di cui allarticolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784,
sono posti a carico delle risorse stanziate dalla presente legge per la prosecuzione degli
interventi per le aree depresse di cui allarticolo 1, comma 1, della legge 30 giugno
1998, n. 208, in misura pari a lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e
2003.
22. Allarticolo 15 del decreto legislativo 23 maggio 2000,
n. 164, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«10-bis. Per le
concessioni e gli affidamenti in essere per la realizzazione delle reti e la gestione
della distribuzione del gas metano ai sensi dellarticolo 11 della legge 28 novembre
1980, n. 784, e successive modificazioni, e dellarticolo 9 della legge 7 agosto
1997, n. 266, come modificato dallarticolo 28 della legge 17 maggio 1999,
n. 144, il periodo transitorio disciplinato dal comma 7 decorre, tenuto conto del
tempo necessario alla costruzione delle reti, decorsi due anni dalla data di entrata in
vigore del decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
di concessione del contributo».
23. Allarticolo 19 del decreto legislativo 23 maggio 2000,
n. 164, dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. Per lammissibilità ai contributi di cui
allarticolo 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266, come modificato
dallarticolo 28 della legge 17 maggio 1999, n. 144, i soggetti titolari di una
concessione per la costruzione degli impianti e per la gestione del servizio di
distribuzione del gas sono tenuti a dare conferma ai comuni dellesecuzione della
concessione stessa entro due mesi dalla data di pubblicazione delle nuove tariffe di
distribuzione del gas determinate dallAutorità per lenergia elettrica e il
gas ai sensi dellarticolo 23, comma 2. Decorso tale termine, la concessione si
intende risolta e i comuni possono procedere ad una gara per laffidamento ad altro
concessionario, fermi restando la validità delle domande di contributo presentate per
lottenimento dei benefici di cui alle leggi citate e lammontare dei contributi
eventualmente già determinati. Nel caso di bacini di utenza non sono ammissibili rinunce
parziali da parte del concessionario. Il termine per la presentazione delle domande di
contributo è prorogato al 30 giugno 2001».
24. Al comma 8 dellarticolo 6 della legge 28 gennaio 1994,
n. 84, le parole: «al netto delle rinfuse liquide» sono sostituite dalle seguenti:
«al netto del 90 per cento delle rinfuse liquide».
25. Le disponibilità del Fondo di
solidarietà per le vittime delle richieste estorsive di cui allarticolo 18 della
legge 23 febbraio 1999, n. 44, e del Fondo di solidarietà per le vittime
dellusura di cui allarticolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, possono
essere destinate per gli anni 2001 e 2002 con decreto del Ministro dellinterno,
adottato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, per il finanziamento del Fondo per la prevenzione del fenomeno dellusura
di cui allarticolo 15, comma 1, della predetta legge n. 108 del 1996.
26. Le disposizioni dellarticolo 24, commi 1, 2 e 3, della
legge 23 febbraio 1999, n. 44, e successive modificazioni, si applicano anche alla
richiesta di concessione del mutuo, di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108. In tali
casi, fatto salvo quanto previsto dallarticolo 14, comma 10, primo periodo, della
citata legge n. 108 del 1996, le domande di concessione del mutuo devono essere
presentate o ripresentate, a pena di decadenza, entro duecentoquaranta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni del citato articolo 24, commi 2
e 3, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e successive modificazioni, si applicano
anche alle domande di concessione dellelargizione e del mutuo presentate dopo la
data di entrata in vigore della medesima legge ma antecedentemente alla data di entrata in
vigore del regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della Repubblica
16 agosto 1999, n. 455, riferite ad eventi dannosi denunciati o accertati in tale
periodo. Qualora sulle suddette domande di concessione dellelargizione e del mutuo
sia stata adottata una decisione nel medesimo periodo, le stesse possono essere
ripresentate, rispettivamente, nei termini di centoventi giorni e di centottanta giorni
che ricominciano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora
per gli eventi dannosi di cui al presente comma i termini di presentazione delle domande
indicati dallarticolo 13 della citata legge n. 44 del 1999 e dallarticolo
14 della citata legge n. 108 del 1996 siano in corso o già scaduti alla data di
entrata in vigore del predetto regolamento di attuazione emanato con decreto del
Presidente della Repubblica n. 455 del 1999, le relative istanze di concessione
dellelargizione e del mutuo, ove non siano state tempestivamente presentate, possono
essere presentate, rispettivamente, entro centoventi giorni ed entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
27. Allarticolo 14, comma 2, della legge 7 marzo 1996,
n. 108, la parola: «quinquennio» è sostituita dalla seguente: «decennio». Tale
modifica opera anche per i mutui concessi precedentemente alla data di entrata in vigore
della presente legge, relativamente alle somme non ancora restituite dal beneficiario.
28. Il comma 3 dellarticolo 40 della legge 23 dicembre 1994,
n. 724, è sostituito dal seguente:
«3. Entro il limite del
fabbisogno finanziario di cui al comma 1, la CONSOB determina in ciascun anno
lammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza.
Nella determinazione delle predette contribuzioni la CONSOB adotta criteri di
parametrazione che tengono conto dei costi derivanti dal complesso delle attività svolte
relativamente a ciascuna categoria di soggetti».
29. Nei commi 1, 2, 3, primo periodo, e 5 dellarticolo 40
della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le parole: «dei corrispettivi», «i
corrispettivi», «dei corrispettivi», «i corrispettivi di cui al comma 3 sono
versati», sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «delle contribuzioni», «le
contribuzioni», «delle contribuzioni», «le contribuzioni di cui al comma 3 sono
versate». Al comma 5 del predetto articolo 40 le parole: «vengono iscritti» sono
sostituite dalle seguenti: «vengono iscritte».
30. Per le regolazioni debitorie
dei disavanzi delle ferrovie concesse e in ex gestione commissariale governativa,
comprensivi degli oneri di trattamento di fine rapporto, maturati alla data del 31
dicembre 2000, ad esclusione della società Ferrovie dello Stato Spa, e per il ripiano dei
disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubblico locale relativi allanno
1999, il Ministro dei trasporti e della navigazione, con decreto emanato di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, provvede
nellanno 2001 allerogazione di lire 1.500 miliardi, nonchè di ulteriori lire
300 miliardi, in relazione agli oneri finanziari connessi allallineamento di cui
allarticolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40.
31. Sui fondi delle contabilità speciali aperte presso le sezioni
di tesoreria riguardanti il versamento, da parte dei produttori, del prelievo
supplementare sulle produzioni lattiere, ai sensi del regolamento (CEE) n. 3950/92
del Consiglio, del 28 dicembre 1992, non sono ammessi atti di sequestro o pignoramento a
pena di nullità rilevabile anche dufficio. Gli atti di sequestro o di pignoramento
eventualmente notificati si considerano inesistenti e non determinano obbligo di
accantonamento da parte del tesoriere.
32. Per il finanziamento dei programmi di riqualificazione urbana,
di cui allarticolo 2, comma 63, lettera a), della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, è autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per lanno 2001, lire 205
miliardi per lanno 2002 e lire 295 miliardi per lanno 2003.
33. Per il finanziamento delle iniziative relative a studi,
ricerche e sperimentazioni in materia di edilizia residenziale e allanagrafe degli
assegnatari di abitazioni, di cui allarticolo 2, comma 63, lettera b), della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonchè per il finanziamento di interventi a favore
di categorie sociali svantaggiate, di cui allarticolo 2, comma 63, lettera c), della
medesima legge, è autorizzata la spesa di lire 80 miliardi per lanno 2001. Per
lattuazione delle iniziative di cui alla citata lettera b) è altresì
autorizzato un limite di impegno quindicennale di lire 80 miliardi per lanno 2002.
34. Il Ministro della giustizia:
a) entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone lelenco degli istituti penitenziari ritenuti strutturalmente non idonei alla funzione propria e per i quali risulti necessaria o conveniente la dismissione;
b)
promuove le intese necessarie con le regioni o con gli enti locali interessati, per
attuare le suddette dismissioni e reperire le aree per la localizzazione dei nuovi
istituti;
c) può valersi, ai fini delle
acquisizioni dei nuovi istituti, degli strumenti della locazione finanziaria, della
permuta e della finanza di progetto.
35. Al primo comma, dellarticolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119, dopo le parole: «completamenti, ampliamenti o restauri» sono inserite le seguenti: «di edifici pubblici, nonché».
36. Per lassegnazione dei
contributi relativi allacquisto di macchine agricole, di cui allarticolo 17,
comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è autorizzata la spesa di lire 50
miliardi nellanno 2001, 10 miliardi nellanno 2002 e 10 miliardi nellanno
2003.
37. Per le attività di competenza del Ministero delle politiche
agricole e forestali, di cui allarticolo 4 della legge 23 dicembre 1999,
n. 499, è autorizzata la spesa di lire 60 miliardi nel 2001, 75 miliardi nel 2002 e
90 miliardi nel 2003.
38. Per la realizzazione dei programmi del settore aeronautico, di
cui allarticolo 4, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, è autorizzata
la spesa di lire 200 miliardi nel 2001 e 225 miliardi nel 2002.
39. Il primo e il secondo comma dellarticolo 2 della legge
18 ottobre 1955, n. 908, sono sostituiti dai seguenti:
«Le somme affluenti al Fondo sono destinate alla concessione di mutui per la costruzione, la riattivazione, la trasformazione, lammodernamento e lampliamento di stabilimenti industriali ed aziende artigiane, per costruzioni navali, per attività turistico-alberghiere e per altre iniziative necessarie allo sviluppo industriale, con esclusione dei lavori pubblici, nonchè, per una quota fino al 20 per cento della consistenza patrimoniale del Fondo, per il finanziamento della costruzione di alloggi di tipo popolare, realizzati da parte degli enti previsti dallarticolo 16 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e dei soggetti di cui allarticolo 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457.
Salvo quanto previsto nellultimo comma del presente articolo, i mutui sono ammortizzabili nel periodo massimo di quindici anni e non possono superare il 50 per cento della spesa necessaria per la realizzazione dei progetti finanziati; i finanziamenti per iniziative industriali e artigiane e per attività turistico-alberghiere possono essere concessi al 70 per cento della spesa necessaria per la realizzazione dei progetti; le eventuali perdite sono a carico del Fondo e degli istituti incaricati dei finanziamenti ai sensi dellarticolo 3 nella misura, rispettivamente, dell80 e del 20 per cento».
40. È istituito un fondo straordinario di lire 1,5 miliardi nel 2001 e lire 1,5 miliardi nel 2002, per la promozione di trasporti marittimi sicuri, anche mediante il finanziamento di studi e ricerche.
41. I diritti speciali di prelievo
disciplinati dallarticolo 8-quinquies della legge 7 febbraio 1992,
n. 150, relativi al commercio e alla detenzione di esemplari di fauna e flora
minacciati di estinzione, sono aumentati del 50 per cento.
42. Le autorizzazioni di spesa relative agli interventi di cui
allarticolo 14, comma 2, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, possono essere
utilizzate anche per la concessione di contributi agli interessi ai sensi
dellarticolo 4, comma 1, della legge 24 aprile 1990, n. 100, e successive
modificazioni.
43. Per lanno finanziario 2001 i ricavi delle operazioni di
cui allarticolo 7, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143,
concluse dallIstituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE),
detratta la quota spettante agli operatori economici indennizzati dal SACE, affluiscono
allentrata del bilancio dello Stato per essere contestualmente riassegnati ad
apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, per le finalità di cui allarticolo 8,
comma 2, del citato decreto legislativo n. 143 del 1998.
44. Per promuovere la presenza delle imprese italiane
nellambito della rassegna «Italia in Giappone 2001», di cui alla legge 10 agosto
2000, n. 252, è riconosciuto un contributo straordinario:
a) in favore del Ministero per i beni e le attività culturali nella misura di lire 5.500 milioni per lanno 2001 e di lire 1.000 milioni per lanno 2002;
b) in favore del Ministero del commercio con lestero al fine di finanziare le iniziative promozionali realizzate dai consorzi alle esportazioni, nella misura di lire 4.500 milioni per lanno 2001 e di lire 4.000 milioni per lanno 2002.
45. Il contributo annuo previsto dallarticolo 8, comma 3, della legge 11 maggio 1999, n. 140, è concesso nel limite dellintensità di aiuto autorizzata dalla Commissione delle Comunità europee. Per i progetti ammissibili alle agevolazioni, sulla base dei criteri e delle risorse già assegnate a ciascuna regione ai sensi del medesimo comma 3 dellarticolo 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140, il contributo, su richiesta dellimpresa, può essere erogato a titolo di anticipazione, purchè i relativi investimenti siano stati avviati a realizzazione, con le modalità e i criteri degli aiuti de minimis di cui alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato.
46. Gli impianti di cui si prevede
lammodernamento con i benefici di cui allarticolo 8, comma 3, della legge 21
maggio 1999, n. 140, potranno godere, previa verifica da parte degli organi di
controllo della loro idoneità al funzionamento e della loro sicurezza, di una proroga di
un anno dei termini relativi alle scadenze temporali fissate al paragrafo 3 delle norme
regolamentari approvate con decreto del Ministro dei trasporti del 2 gennaio 1985,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 31 gennaio 1985 e riguardanti la
durata della vita tecnica, le revisioni speciali e le revisioni generali.
47. Allo scopo di potenziare linformatica di servizio, con
specifico riferimento alle esigenze connesse alle funzioni del giudice di pace, è
disposto un finanziamento di 30 miliardi di lire per lanno 2001.
48. Per lavvio di interventi di tipo infrastrutturale
inerenti il canale navigabile dei Navicelli è autorizzata una spesa di 5 miliardi di lire
per ciascuno degli anni 2002 e 2003.
49. Il Ministero delluniversità e della ricerca scientifica
e tecnologica è autorizzato ad utilizzare nel 2001 una somma pari a 7 miliardi di lire
per sostenere i programmi della fondazione IDIS relativi al progetto «Città della
scienza» volti, in collaborazione con le istituzioni europee, ad incentivare le sinergie
fra il Mezzogiorno dItalia e le aree del Mediterraneo, lo sviluppo di un polo di
eccellenza sulle nuove tecnologie dellinformazione e della comunicazione, il
trasferimento tecnologico e la creazione di imprese.
50. Allarticolo 30, comma 1, della legge 11 febbraio 1994,
n. 109, e successive modificazioni, dopo le parole: «da prestare anche mediante
fidejussione bancaria o assicurativa» sono inserite le seguenti: «o rilasciata dagli
intermediari finanziari iscritti nellelenco speciale di cui allarticolo 107
del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o
prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica,».
51. Al fine di favorire gli investimenti nei parchi nazionali è
istituito un apposito fondo dellammontare di lire 20 miliardi per ciascun anno del
triennio 2001-2003. Con decreto del Ministro dellambiente, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le
modalità per lattuazione del presente comma con la determinazione dei criteri di
ripartizione dei finanziamenti tra i parchi nazionali.
52. Il programma speciale di reindustrializzazione di cui
allarticolo 5 del decreto-legge 1º aprile 1989, n. 120, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, è integrato con la previsione
dello sviluppo di un polo di attività industriali ad alta tecnologia nel territorio del
comune di Genova. Per finanziare gli interventi previsti da tale integrazione è
autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003.
53. Al fine di un più adeguato utilizzo dei finanziamenti per la
preparazione del Vertice G-8 a Genova, allarticolo 1, comma 1, della legge 8 giugno
2000, n. 149, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «(G8),», sono inserite le seguenti: «nonchè per quelle connesse con gli oneri conseguenti ad eventuali ricollocazioni di attività produttive»;
b)
le parole: «beni del demanio marittimo» sono sostituite dalle seguenti: «beni del
demanio»;
c) le parole: «detti beni
rimangono, anche successivamente allevento di cui al presente comma, affidati in
concessione al comune di Genova» sono sostituite dalle seguenti: «detti beni,
successivamente allevento, ove abbiano subito un definitivo mutamento nella
destinazione duso, con laggiunta dei sedimi e dei manufatti della Fiera del
mare, sono ceduti al comune di Genova ad un prezzo complessivo di lire un miliardo».
54. Larea demaniale di circa 56.200 metri quadrati su piazza dellumanità nel comune di Chiavari, è ceduta al comune di Chiavari ad un prezzo complessivo di 300 milioni di lire.
55. Al comma 7 dellarticolo
9 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, dopo le parole: «di
concessione» sono aggiunte le seguenti: «commisurati, questi ultimi, alla effettiva
occupazione del suolo pubblico del mezzo pubblicitario».
56. Al comma 3 dellarticolo 12 del decreto legislativo 15
novembre 1993, n. 507, le parole: «dal comma 1», sono sostituire dalle seguenti: «dai
commi 1 e 2».
57. Allarticolo 32, comma 5, della legge 17 maggio 1999,
n. 144, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Una quota pari al 5 per
cento delle somme stanziate per lattuazione del Piano è destinata a interventi
volti alla repressione dellabusivismo pubblicitario e al miglioramento
dellimpiantistica pubblicitaria sulle strade, di cui allarticolo 23 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285». Conseguentemente, al decreto
legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allarticolo 3, comma 3, sono soppresse le parole: «comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio»;
b) allarticolo 18, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis.
Il comune ha facoltà di chiedere al concessionario delle pubbliche affissioni di svolgere
servizi aggiuntivi strumentali alla repressione dellabusivismo pubblicitario e al
miglioramento dellimpiantistica»;
c) allarticolo 24, comma 2,
le parole: «da lire duecentomila a lire due milioni» sono sostituite dalle seguenti:
«da lire quattrocentomila a lire tre milioni».
58. A valere sulle disponibilità di tesoreria del fondo rotativo
di cui allarticolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n 394, è autorizzato il trasferimento di 100
miliardi di lire, in ragione di 50 miliardi nel 2001 e 50 miliardi nel 2002, al fondo
contributi agli interessi di cui al secondo comma dellarticolo 37 del decreto-legge
26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970,
n. 1034, e successive modificazioni, per la prosecuzione degli interventi a favore
dellesportazione e dellinternazionalizzazione.
59. È assegnato alla regione
Sardegna un contributo dello Stato pari a lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e
2002 e pari a lire 40 miliardi per lanno 2003, per lattuazione degli
interventi del piano per la soluzione dellemergenza idrica.
60. Per le spese di funzionamento in relazione allattività
degli advisors nominati per lesame del progetto del ponte sullo stretto di
Messina è autorizzata la concessione alla società Stretto di Messina di un contributo
straordinario di lire 2 miliardi per lanno 2001.
61. Per lanno 2001 sono stanziate lire 50 miliardi per
investimenti nelle sedi di Autorità portuali. Con proprio decreto, da emanare entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei
trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, ripartisce i fondi fra le Autorità portuali che hanno
presentato domanda documentata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
62. Ai fini dellapplicazione dellarticolo 29 della
legge 13 maggio 1999, n. 133, il tasso effettivo globale medio per le medesime
operazioni di cui al comma 1 del citato articolo 29 è da intendersi come il tasso
effettivo globale medio dei mutui alledilizia in corso di ammortamento. Il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede, con proprio decreto,
alle opportune integrazioni del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica del 22 settembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 225 del 26 settembre 1998, recante classificazione delle operazioni creditizie per
categorie omogenee ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati
dagli intermediari finanziari.
63. La società di cui allarticolo 2 del decreto-legge 23
maggio 1994, n. 301, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1994,
n. 403, può definire gli impegni derivanti dalle obbligazioni di cui al comma 3
dello stesso articolo 2, anche mediante transazioni con le imprese di assicurazioni,
previa autorizzazione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica.
64. Una parte, stabilita nella misura del 25 per cento, del valore
complessivo dei beni provenienti da reato, oggetto di confisca ai sensi dellarticolo
12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e dellarticolo 2-decies
della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero una parte, stabilita nella stessa misura, dei
fondi provenienti dalla loro vendita, è destinata per il triennio 2001-2003
allOrganizzazione delle Nazioni Unite (ONU) Office for Drug Control and Crime
Prevention, per il conseguimento delle sue finalità istituzionali. Limporto
complessivo dello stanziamento è determinato annualmente con decreto del Ministro
dellinterno, di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica.
65. È abrogato larticolo 11 della legge 21 febbraio 1963,
n. 244.
66. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di
entrata in vigore della presente legge, ai fini dellapplicazione del trattamento
fiscale previsto dallarticolo 4, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1997,
n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, nel
reddito derivante dallutilizzazione di navi iscritte nel registro internazionale è
compresa la plusvalenza realizzata mediante la cessione della nave a condizione che la
stessa sia rimasta iscritta nel registro internazionale, anteriormente alla cessione, per
un periodo ininterrotto di almeno tre anni.
67. Per il potenziamento delle attività ispettive, di controllo
dei traffici marittimi, nonchè di prevenzione degli inquinamenti del mare causati dal
trasporto marittimo di sostanze pericolose, svolte da parte delle Capitanerie di porto, è
istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della
navigazione, dotato di lire 5 miliardi per lanno 2001 e di lire 10 miliardi per
ciascuno degli anni 2002 e 2003.
68. Per il finanziamento di opere di ampliamento,
ristrutturazione, restauro e manutenzione straordinaria di immobili adibiti ad istituti
penitenziari è autorizzata la spesa di lire 60.000 milioni per lanno 2001 da
iscrivere nello stato di previsione del Ministero della giustizia.
69. Alla tabella III di cui alla legge 10 ottobre 1996,
n. 525, è aggiunta la seguente voce: «per ogni compact disc... 500.000».
70. Dopo il comma 3 dellarticolo 3 della legge 10 ottobre
1996, n. 525, è inserito il seguente:
«3-bis. Gli importi
relativi ai diritti forfettizzati di cui alle tabelle I, II e III, allegate alla presente
legge, sono aggiornati periodicamente, almeno ogni cinque anni, con decreto del Ministro
della giustizia, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e delle finanze».
71. Per la realizzazione delle infrastrutture per la mobilità al
servizio del nuovo polo esterno della Fiera di Milano è autorizzata la spesa di lire 30
miliardi per il 2002 e di lire 50 miliardi per il 2003.
72. Per la realizzazione di uno
studio di fattibilità della ferrovia Martigny-Aosta è autorizzata la spesa di lire 2
miliardi per lanno 2001, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei
trasporti e della navigazione.
73. Per leliminazione dei fattori di pericolosità e di
criticità viaria denominati «punti neri» delle strade statali 52 e 52bis nella
regione Friuli-Venezia Giulia, è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per lanno
2001, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della
navigazione.
74. Allarticolo 11, comma 9, secondo periodo, della legge 27
dicembre 1999, n. 449, come modificato dallarticolo 7, comma 17, della legge 23
dicembre 1999, n. 488, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e di lire 30
miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003 finalizzata alla fruizione del credito di
imposta di cui al comma 1 per lacquisto di beni strumentali alle attività di
impresa indicate nel predetto comma destinati alla prevenzione del compimento di atti
illeciti da parte di terzi, individuati ai sensi del comma 1-bis del presente
articolo».
75. Linfrastruttura di cui allarticolo 50, comma 1,
lettera g), secondo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, può essere
realizzata anche come superstrada. In tal caso sono applicabili, ai sensi
dellarticolo 21, comma 3, della legge 24 novembre 2000, n. 340, il
pedaggiamento e la concessione di costruzione e gestione, ferme restando le procedure
stabilite dallarticolo 10 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Ai fini
dellesercizio dellopzione di cui al presente comma e della valutazione delle
alternative progettuali, finanziarie e gestionali, di sostenibilità ambientale e di
efficienza di servizio al territorio, il Ministero dei lavori pubblici conclude entro il
31 marzo 2001 una conferenza di servizi con il Ministero dellambiente, la regione
Veneto, gli enti locali e gli altri enti e soggetti pubblici interessati. Trascorso il
termine predetto senza che sia stabilita la realizzazione di una superstrada a pedaggio,
riprende la procedura di cui allarticolo 10 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
76. Per la realizzazione del secondo accesso alla città di Amelia
è autorizzata la spesa di lire 3 miliardi da erogare alla regione Umbria per gli anni
2001, 2002 e 2003; per la conservazione della foresta fossile di Dunarobba, è autorizzata
la spesa di lire 1 miliardo per lanno 2001, da erogare al comune di Avigliano Umbro;
per la conservazione del campo di concentramento di Fossoli è autorizzata la spesa di
lire 1 miliardo.
77. Al fine di garantire la realizzazione dei centri visitatori e
di strutture didattiche di educazione ambientale e di sensibilizzazione ecologica presso
il Parco nazionale dello Stelvio, di cui allarticolo 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, è autorizzata la spesa di lire 3 miliardi
per ciascuno degli anni 2001 e 2002.
78. Le risorse finanziarie conferite alla società Ferrovie dello
Stato spa come contributi alla realizzazione di opere specifiche di cui allarticolo
10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30; allarticolo 3, comma
2, della legge 18 luglio 1998, n. 194; allarticolo 4, comma 1, della
legge 8 ottobre 1998, n. 354, come specificatamente ripartite dal decreto
ministeriale n. 110/I del 20 ottobre 1998; allarticolo 3, commi 5 e 7 e
allarticolo 6, comma 1, della legge 7 dicembre 1999, n. 472 sono
attribuite alla società Ferrovie dello Stato spa in conto aumento di capitale sociale per
le finalità previste dalle medesime leggi.
79. I termini di cui allarticolo 1 del decreto-legge 27
settembre 2000, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000,
n. 344, restano applicabili anche in materia di agevolazioni postali
elettorali. Gli oneri differenziali derivanti dallagevolazione, che rimangono a
carico del Tesoro, sono rimborsabili sulla base del rendiconto predisposto dalla società
Poste italiane spa entro il limite massimo di lire 40 miliardi.
80. La disposizione dettata dallarticolo 29, comma 2, del
decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, come sostituito
dallarticolo 4, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 24 giugno 1998,
n. 213, in materia di ridenominazione in euro del valore nominale delle azioni
delle banche popolari si applica altresì alle società cooperative autorizzate
allesercizio dellassicurazione.
81. La scadenza dei termini di centottanta giorni e di centoventi
giorni, previsti rispettivamente dallarticolo 11, comma 2, e dallarticolo 12,
comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136, già differita al 31 ottobre 2000
dallarticolo 1, comma 5, del decreto-legge 25 febbraio 2000, n. 32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2000, n. 97, è
ulteriormente differita al 31 ottobre 2001.
82. La carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere
comunale, provinciale o circoscrizionale non è incompatibile con lo svolgimento di
funzioni di amministrazione di società di capitale a partecipazione mista, costituite, in
conformità alla deliberazione CIPE del 21 marzo 1997, come soggetti responsabili
dellattuazione degli interventi previsti dal comma 203 dellarticolo 2 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662.
83. Allarticolo 36 della legge 17 maggio 1999,
n. 144, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Al fine di
contenere i costi di trasporto che gravano sui prodotti finiti o semilavorati esportati
fuori dalla regione da aziende agricole, estrattive e di trasformazione con sede di
stabilimento in Sardegna, la conferenza di servizi di cui al comma 3 definisce uno schema
di contratto di servizio di cui allarticolo 4 del regolamento (CEE)
n. 3577/92 del Consiglio del 7 dicembre 1992 da sottoporre ai vettori
interessati. In tale schema sono precisati le tariffe e i noli in relazione alle tipologie
merceologiche da trasportare. Qualora nessun vettore accetti di sottoscrivere il contratto
di servizio conforme allo schema proposto si applica la procedura prevista dal comma 4. Il
rimborso ai vettori selezionati e le agevolazioni previste al comma 5 non possono superare
a carico del bilancio dello Stato limporto di lire 20 miliardi per lanno 1999
e di lire 30 miliardi a decorrere dallanno 2000. Lonere di compartecipazione a
carico della regione non può essere inferiore al 50 per cento del contributo statale».
84. Allarticolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144,
il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, emana le
norme di attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione».
85. Al fine di favorire la conclusione delliter di
risarcimento ai lavoratori coatti italiani nella Germania nazista negli anni 1943-1945, il
Ministero degli interni è autorizzato ad erogare contributi per complessive lire 1.000
milioni nel biennio 2001-2002 agli enti e associazioni che predispongono gli atti
richiesti per le procedure di risarcimento.
86. A titolo di concorso per
lattuazione dei progetti collocati nella graduatoria dei programmi di iniziativa
comunitaria URBAN II di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici, del 19 luglio
2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 214 del
13 settembre 2000, viene concesso ai primi venti progetti non ammessi al finanziamento
comunitario, con procedure e modalità da definire con decreto dei Ministri dei lavori
pubblici e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, un contributo fino a
lire 10 miliardi, per una spesa complessiva massima di lire 100 miliardi annue per
ciascuno degli anni 2001 e 2002.
87. A decorrere dallanno 2001, il fondo di cui alla legge 30
aprile 1985, n. 163, è incrementato, in favore dei soggetti disciplinati
dallarticolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 giugno 1996,
n. 367, della somma di lire 10 miliardi nonchè dellulteriore somma di lire 15
miliardi per le specifiche finalità di cui agli articoli 6, terzo comma, e 7 della legge
14 agosto 1967, n. 800, con ripartizione tra le predette finalità effettuata con
decreto del Ministro per i beni e le attività culturali.
88. Le disposizioni di cui al comma 6 dellarticolo 4 della
legge 8 novembre 1991, n. 360, si applicano anche ai canali di Marano Lagunare e di
Grado.
89. Allarticolo 17, comma 3, della legge 11 febbraio 1994,
n. 109, e successive modificazioni, dopo le parole: «il regolamento definisce i
limiti e le modalità per la stipulazione», sono inserite le seguenti: «per intero».
90. Al fine di rendere più agevole e rapida la revisione
statutaria degli enti e istituti operanti in agricoltura, per i quali si applicano le
disposizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e sottoposti a
gestione commissariale, possono essere nominati, con le procedure previste dalle norme
vigenti, gli organi di ordinaria amministrazione.
91. Con decreto del Ministro delle finanze da emanare entro il 28
febbraio di ogni anno è prorogato il periodo di applicazione degli imponibili medi
forfettari da applicare agli apparecchi da divertimento e intrattenimento previsti
dallarticolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 640, introdotto dallarticolo 9 del decreto legislativo 26 febbraio
1999, n. 60, diversi da quelli indicati dallarticolo 38, comma 2, della
presente legge, non muniti di schede magnetiche a deconto o strumenti similari e sono
determinati, con esclusione degli apparecchi e attrazioni per bambini, i nuovi imponibili
medi forfettari in misura tale da garantire maggiori entrate non inferiori a lire dieci
miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003.
92. I redditi di pensione estera di cui sono titolari minatori che
abbiano lavorato per almeno 20 anni nelle miniere di carbone del Belgio e per i quali sia
riscontrata la malattia professionale sono equiparati ai fini fiscali alla rendite INAIL.
93. Ai soggetti e alle opere nei cui confronti ha operato la norma
di validazione degli atti e dei provvedimenti adottati e di salvaguardia degli effetti
prodottisi e dei rapporti giuridici sorti sulla base dellarticolo 11 del
decreto-legge 24 settembre 1996, n. 495, per effetto dellarticolo 2, comma 61,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano le disposizioni di cui ai capi IV
e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, e le norme
relative allarticolo 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, per immobili
utilizzati per sedi di comunità terapeutiche per tossicodipendenti, e per disabili, anche
oltre i 750 metri cubi, realizzati entro il 31 dicembre 1993, per i quali sia stata già
presentata richiesta di concessione o di autorizzazione in sanatoria, anche ai sensi
dellarticolo 13 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
94. Allinsieme dei comuni sedi delle comunità terapeutiche
interessate alla sanatoria di cui al comma 93 è concesso un contributo fino ad un massimo
di lire 5 miliardi, da erogare negli anni 2002 e 2003, secondo i criteri stabiliti con
decreto del Ministro dellinterno.
95. Lapplicazione delle disposizioni di cui
allarticolo 14, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i soggetti
indicati alla lettera f) del medesimo comma, si applica anche per le spese
sostenute nel periodo di imposta in corso al 1º gennaio 2001. In questo caso la
deducibilità delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione
ivi indicate è consentita in quote costanti nel periodo di imposta di sostenimento e nei
tre successivi.
96. Gli atti di aggiornamento geometrico di cui allarticolo
8 della legge 1º ottobre 1969, n. 679, ed agli articoli 5 e 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, e le denunce di variazione di
cui allarticolo 27 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, resi dai soggetti di cui
allarticolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, sono redatti conformemente
alle disposizioni di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994,
n. 701.
97. Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, può autorizzare i
concessionari di autostrade e trafori a destinare risorse, ai sensi e per gli effetti e
nei limiti di cui allarticolo 65 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per
investimenti volti al recupero di monumenti, edifici e manufatti di valore
storico-artistico e alla valorizzazione delle aree che costituiscono sistemi urbani e
territoriali di pregio storico-culturale e ambientale.
98. Allarticolo 62, comma 1-bis, del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora i
fabbricati di cui al primo periodo siano concessi in uso a dipendenti che abbiano
trasferito la loro residenza anagrafica per esigenze di lavoro nel comune in cui prestano
lattività, per il periodo dimposta in cui si verifica il trasferimento e nei
due periodi successivi, i predetti canoni e spese sono integralmente deducibili».
99. Allarticolo 40, comma 2, del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si considerano, altresì,
strumentali gli immobili di cui allultimo periodo del comma 1-bis
dellarticolo 62 per il medesimo periodo temporale ivi indicato».
Capo XXIV
DISPOSIZIONI IN SETTORI DIVERSI
Art. 146
(Erogazioni a favore delle emittenti televisive locali)
1. Nellambito degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo ed al fine di incentivare la produzione televisiva destinata al mercato nazionale ed internazionale da parte delle emittenti televisive locali, è stanziata la somma di lire 10 miliardi per il 2001 da prelevare dagli stanziamenti di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali, secondo quanto previsto dalla legge 30 aprile 1985, n. 163, e dallarticolo 30, comma 7, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni.
2. La somma di cui al comma 1 è erogata entro il 30 giugno 2001 dal Ministero per i beni e le attività culturali alle emittenti televisive locali titolari di concessione che trasmettano programmi autoprodotti, in base ad apposito regolamento adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge dal Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite le competenti Commissioni parlamentari.
Art. 147.
(Norme in materia di esecuzione forzata nei confronti di pubbliche amministrazioni)
1. Allarticolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centoventi giorni»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Gli atti di pignoramento e sequestro devono essere a pena di nullità notificati presso la struttura territoriale dellente pubblico nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati e contenere i dati anagrafici dellinteressato, il codice fiscale e il domicilio. Lente comunque risponde con tutto il patrimonio».
Art. 148.
(Utilizzo delle somme derivanti da sanzioni amministrative irrogate dallAutorità garante della concorrenza e del mercato)
1. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dallAutorità garante della concorrenza e del mercato sono destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori.
2. Le entrate di cui al comma 1 sono riassegnate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ad un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dellindustria, del commercio e dellartigianato per essere destinate alle iniziative di cui al medesimo comma 1, individuate di volta in volta con decreto del Ministro dellindustria, del commercio e dellartigianato, sentite le competenti Commissioni parlamentari.
Art. 149.
(Indennizzo per la cessazione dellattività commerciale)
1. Nei confronti di coloro che siano in possesso dei requisiti di cui allarticolo 2, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, si fa luogo allindennizzo per la cessazione dellattività commerciale anche nel caso in cui la cancellazione dal registro degli esercenti il commercio sia stata effettuata in data successiva alla presentazione della domanda di indennizzo e comunque prima della concessione dellindennizzo stesso.
Art. 150.
(Attività dellUfficio italiano dei cambi in materia di prevenzione e contrasto della criminalità economica)
1. LUfficio italiano dei cambi svolge attività consultiva nei confronti del Parlamento e del Governo in materia di prevenzione e contrasto sul piano finanziario della criminalità economica. Allo scopo di contribuire ad una più completa attività di prevenzione del riciclaggio, lUfficio italiano dei cambi individua i casi di particolare rilevanza nei quali norme di legge o di regolamento o provvedimenti amministrativi di carattere generale possono introdurre condizioni favorevoli allattività di riciclaggio e li segnala al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alle Commissioni parlamentari competenti e al Procuratore nazionale antimafia, esprimendo, ove ne ravvisi lopportunità, pareri circa le iniziative da adottare.
2. Nello svolgimento delle proprie
funzioni in materia di usura ed antiriciclaggio, lUfficio italiano dei cambi, anche
sulla base delle informazioni trasmesse dagli organi investigativi ai sensi
dellarticolo 3, comma 5, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, come sostituito
dallarticolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153, fornisce agli
intermediari tenuti alle segnalazioni di cui allarticolo 3 dello stesso
decreto-legge indicazioni per la rilevazione di operazioni sospette.
3. Le autorità di vigilanza indicate nellarticolo 11 del
decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
luglio 1991, n. 197, informano lUfficio italiano dei cambi delle operazioni,
rilevate nello svolgimento dellattività di vigilanza, riconducibili ad ipotesi di
riciclaggio.
4. Nellarticolo 3, comma 5, del decreto-legge 3 maggio 1991,
n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, come
sostituito dallarticolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153, le
parole: «I predetti organi investigativi informano altresì» sono sostituite dalle
seguenti: «Le autorità inquirenti informano».
Art. 151.
(Costituzione delle unità di informazione finanziaria e modifiche al decreto-legge n. 143 del 1991)
1. Per ottemperare al disposto dellarticolo 2, comma 3, della decisione 2000/642/GAI, del Consiglio dellUnione europea del 17 ottobre 2000, concernente le modalità di cooperazione tra le unità di informazione finanziaria degli Stati membri per quanto riguarda lo scambio di informazioni, lunità di informazione finanziaria di cui alla predetta decisione è costituita, per lItalia, presso lUfficio italiano dei cambi. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica comunica per iscritto lavvenuta costituzione della predetta unità al Segretario generale del Consiglio dellUnione europea.
2. Allarticolo 3 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4, lettera f), dopo le parole: «qualora siano attinenti alla criminalità organizzata» sono inserite le seguenti: «ovvero le archivia, informandone gli stessi organi investigativi»;
b) al comma 10, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli organi investigativi di cui al comma 4, lettera f), forniscono allUfficio italiano dei cambi le notizie in proprio possesso necessarie per integrare le informazioni da trasmettere alle medesime autorità di altri Stati; al di fuori dei casi di cui al presente comma, restano applicabili le disposizioni di cui agli articoli 9 e 12 della legge 1º aprile 1981, n. 121».
Art. 152.
(Modifiche alla legge n. 217 del 1990, in materia di patrocinio per i non abbienti)
1. Alla legge 30 luglio 1990, n. 217, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allarticolo 6, comma 1, primo periodo, prima delle parole: «verificata lammissibilità dellistanza» sono inserite le seguenti: «sentito il pubblico ministero, esaminati gli atti e i documenti da questultimo prodotti, e»;
b)
allarticolo 6, comma 1, secondo periodo, prima delle parole: «depositato nella
cancelleria del giudice» sono inserite le seguenti: «notificato al pubblico ministero
e»;
c) allarticolo 6, comma 4,
terzo periodo, dopo le parole: «Il ricorso è notificato» sono inserite le seguenti:
«al pubblico ministero e»;
d) allarticolo 6, comma 5,
primo periodo, dopo le parole: «a cura della cancelleria,» sono inserite le seguenti:
«al pubblico ministero,»;
e) allarticolo 7, comma 1,
prima delle parole: «se listanza è accolta» sono inserite le seguenti: «sentito
il pubblico ministero ed esaminati gli atti e i documenti da questultimo
prodotti,»;
f) allarticolo 10, comma 1,
primo periodo, prima delle parole: «con decreto motivato» sono inserite le seguenti: «,
sentito il pubblico ministero,»;
g) allarticolo 10, comma 2,
primo periodo, dopo le parole: «su richiesta» sono inserite le seguenti: «del pubblico
ministero e»;
h) allarticolo 10, comma 3,
dopo le parole: «non possono più essere richieste» sono inserite le seguenti: «dal
pubblico ministero e»;
i) allarticolo 18, comma 1,
le parole: «ogni due anni» sono sostituite dalle seguenti: «ogni anno».
2. Al fine di impedire e prevenire danni erariali nella erogazione delle risorse finalizzate ad attuare la legge 30 luglio 1990, n. 217, gli organi preposti a decidere lammissione al gratuito patrocinio devono chiedere preventivamente al questore, alla Direzione investigativa antimafia (DIA) e alla Direzione nazionale antimafia (DNA) le informazioni necessarie e utili sui soggetti richiedenti relative alle loro condizioni patrimoniali, al loro tenore di vita e ai possibili profitti tratti dalle loro attività delittuose.
3. Le direzioni delle entrate e i nuclei della polizia tributaria svolgono indagini sulle effettive condizioni patrimoniali e disponibilità economiche dei soggetti richiedenti o già beneficiari anche ai fini di una proposta di revoca della ammissione al gratuito patrocinio. Le direzioni delle entrate trasmettono al Ministro delle finanze, che annualmente ne informa il Parlamento, una relazione trimestrale sullo stato e sui risultati degli atti di propria competenza in merito alle condizioni legittimanti la ammissione al gratuito patrocinio.
Art. 153.
(Imprese editrici di quotidiani e periodici)
1. Gli stanziamenti relativi ai contributi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, sono, per lanno 2001, incrementati di lire 40 miliardi.
2. La normativa di cui
allarticolo 3, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive
modificazioni, si applica esclusivamente alle imprese editrici di quotidiani e periodici,
anche telematici, che, oltre che attraverso esplicita menzione riportata in testata,
risultino essere organi o giornali di forze politiche che abbiano il proprio gruppo
parlamentare in una delle Camere o rappresentanze nel Parlamento europeo o siano
espressione di minoranze linguistiche riconosciute, avendo almeno un rappresentante in un
ramo del Parlamento italiano nellanno di riferimento dei contributi.
3. I quotidiani e i periodici telematici organi di movimenti
politici di cui al comma 2 debbono essere comunque registrati presso i tribunali. Le
richieste di contributi, ai sensi del presente articolo, per tali testate non sono
cumulabili con nessuna altra richiesta analoga, che viene automaticamente annullata. Il
contributo è pari al 60 per cento dei costi del bilancio desercizio
dellimpresa editrice, certificati ai sensi di legge e riferiti alla testata.
4. Entro e non oltre il 1º dicembre 2001 le imprese editrici di
quotidiani o periodici organi di movimenti politici, in possesso dei requisiti di cui
allarticolo 3, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive
modificazioni, possono costituirsi in società cooperative, il cui oggetto sociale sia
costituito esclusivamente dalla edizione di quotidiani o periodici organi di movimenti
politici. A tali cooperative sono attribuiti i contributi di cui allarticolo 3,
comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni.
5. Le imprese di cui al comma 5, per accedere ai contributi
debbono, fermi restando i requisiti di cui alla vigente normativa:
a) aver sottoposto lintero bilancio di esercizio al quale si riferiscono i contributi alla certificazione di una società di revisione scelta tra quelle di cui allelenco apposito previsto dalla CONSOB;
b)
editare testate con una diffusione formalmente certificata pari ad almeno il 25 per cento
della tiratura complessiva se nazionali ovvero almeno al 40 per cento se locali. Ai fini
del presente articolo, si intende per diffusione linsieme delle vendite e degli
abbonamenti e per testata locale quella la cui diffusione complessiva è concentrata per
almeno l80 per cento in una sola regione;
c) adottare una norma statutaria
che introduca il divieto di distribuzione degli utili nellesercizio di riscossione
dei contributi e nei cinque successivi.
Art. 154.
(Ristrutturazione finanziaria dellIstituto poligrafico e zecca dello Stato)
1. Il contributo ventennale previsto dallarticolo 22 della legge 17 maggio 1999, n. 144, recante disposizioni sulla ristrutturazione finanziaria dellIstituto poligrafico e zecca dello Stato, deve considerarsi ad incremento del fondo di dotazione dellIstituto di cui allarticolo 22 della legge 13 luglio 1966, n. 559.
2. Al primo comma dellarticolo 22 della legge 13 luglio 1966, n. 559, è aggiunto, in fine, il seguente numero:
«5-bis) dal contributo previsto dallarticolo 22 della legge 17 maggio 1999, n. 144».
Art. 155.
(Norme per la sostituzione della lira con leuro)
1. Le banconote e le monete metalliche denominate in lire continuano ad avere corso legale fino al 28 febbraio 2002.
2. Il secondo comma dellarticolo 11 della legge 20 aprile 1978, n. 154, è sostituito dal seguente:
«La cassa speciale:
a) custodisce le monete metalliche
fornite dallIstituto poligrafico e zecca dello Stato per limmissione in
circolazione;
b)
custodisce i biglietti di Stato fuori corso legale sino a che non si provveda alla loro
distruzione;
c) ritira dalla circolazione le
monete metalliche dichiarate fuori corso legale da demonetizzare a cura della sezione
zecca;
d) ritira dalla circolazione le
monete metalliche aventi corso legale eccedenti le esigenze di mercato».
3. Sono prorogati di diritto al 2 gennaio 2002 tutti i termini scadenti il 31 dicembre 2001, anche se di prescrizione e di decadenza, cui sia soggetto qualunque adempimento, pagamento od operazione, da effettuare per il tramite della Banca dItalia, delle banche, della società Poste italiane spa, delle imprese di investimento degli agenti di cambio, delle società di gestione del risparmio, delle società di investimento a capitale variabile (SICAV), delle società fiduciarie, delle imprese assicurative, degli intermediari finanziari iscritti nellelenco previsto dallarticolo 106 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e degli organismi che svolgono i servizi e le attività di cui agli articoli 69, 70 e 80 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, o che sono disciplinati dalle disposizioni della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) e della Banca dItalia del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 27 marzo 1992, concernenti listituzione, lorganizzazione ed il funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia prevista dagli articoli 22 e 23 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, nonchè degli altri soggetti, abilitati al regolamento di operazioni finanziarie nellambito del sistema di pagamenti denominato «TARGET», eventualmente individuati con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
4. I crediti della Banca dItalia e i crediti dello Stato rispettivamente derivanti dalla consegna antecedentemente al 1º gennaio 2002, di banconote e di monete metalliche denominate in euro alle banche e ad altri soggetti hanno privilegio generale sui beni mobili, anche risultanti da annotazioni elettroniche, delle banche e degli altri soggetti consegnatari con preferenza su ogni altro credito. Il privilegio generale è esercitato direttamente dalla Banca dItalia anche nellinteresse dello Stato, considerato che la somministrazione di monete metalliche denominate in euro alle banche ed agli altri soggetti consegnatari avviene esclusivamente per il tramite della Tesoreria centrale e delle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi del comma terzo dellarticolo 11 della legge 20 aprile 1978, n. 154. La Banca dItalia può ritenere, anche nellinteresse dello Stato, i beni delle banche e degli altri soggetti che hanno ricevuto banconote e monete metalliche in euro antecedentemente al 1º gennaio 2002, da essa comunque detenuti, anche mediante annotazioni elettroniche, fino allintegrale soddisfacimento dei crediti derivanti dalle operazioni indicate nei commi precedenti.
Capo XXV
DISPOSIZIONI PER ACCELERARE
I PROCESSI DI PRIVATIZZAZIONE
Art. 156.
(Razionalizzazione e accelerazione delle procedure di liquidazione delle società del gruppo EFIM)
1. I patrimoni delle seguenti società in liquidazione coatta amministrativa: Alucasa Spa, Alutekna Spa, Alures Spa, Almax Italia Spa, Comsal Spa, Nuova Comsal Spa, Sardal Spa, Sistemi e Spazio Spa, sono trasferiti, dalla data di entrata in vigore della presente legge, con ogni componente attiva e passiva, ivi compresi i rapporti in corso, alla società Alumix Spa in liquidazione coatta amministrativa. I compendi così trasferiti costituiscono, ad ogni effetto di legge, altrettanti patrimoni separati sia tra di loro, sia dal patrimonio della società Alumix Spa in liquidazione coatta amministrativa, esistente alla data di entrata in vigore della presente legge. Le liquidazioni coatte amministrative delle predette società sono chiuse alla data di entrata in vigore della presente legge e gli organi delle stesse presentano il rendiconto agli organi della liquidazione coatta amministrativa della società Alumix Spa.
2. I patrimoni delle seguenti
società in liquidazione coatta amministrativa: Breda Progetti e Costruzioni Spa, Ecosafe
Spa, Edina Spa, Efimdata Spa, Etnea Vini Spa, Istituto Ricerche Breda Spa, Metallotecnica
Veneta Spa, Nuova Safim Spa, Nuova Sopal Spa, Olisud Spa, Reggiane OMI Spa, Safimgest Spa,
Termomeccanica Italiana Spa, sono trasferiti, dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con ogni componente attiva e passiva, ivi compresi i rapporti in corso,
alla società Efimpianti Spa in liquidazione coatta amministrativa. I compendi così
trasferiti costituiscono, ad ogni effetto di legge, altrettanti patrimoni separati sia tra
di loro, sia dal patrimonio della società Efimpianti Spa in liquidazione coatta
amministrativa, esistente alla data di entrata in vigore della presente legge. Le
liquidazioni coatte amministrative delle predette società, il cui patrimonio è
trasferito, sono chiuse alla data di entrata in vigore della presente legge. Gli organi di
tali liquidazioni coatte amministrative presentano il loro rendiconto agli organi della
liquidazione coatta amministrativa della società Efimpianti Spa. Il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica nomina due commissari liquidatori in
aggiunta a quello in carica alla società Efimpianti Spa.
3. Tutte le cause pendenti, promosse da e contro le società i cui
patrimoni sono trasferiti ai sensi dei commi 1 e 2, sono proseguite direttamente ed a cura
della società Alumix Spa in liquidazione coatta amministrativa e della società
Efimpianti Spa in liquidazione coatta amministrativa, che, nella veste di società
subentranti nei patrimoni trasferiti, devono, ai fini della prosecuzione, costituirsi nei
giudizi nella udienza immediatamente successiva al trentesimo giorno dalla data di entrata
in vigore della presente legge, senza farsi luogo alla interruzione dei procedimenti. Il
commissario liquidatore dellEFIM, nella sua qualità di autorità di vigilanza ai
sensi dellarticolo 4, comma 3, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, come sostituito
dallarticolo 3 del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 643, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1994, n. 738, vigila sulla piena applicazione
e attuazione della disposizione di cui al precedente periodo impartendo direttive ai
commissari liquidatori confermati o di nuova nomina affinchè assumano tutte le necessarie
e opportune iniziative per la sollecita cura e definizione dei giudizi pendenti, ivi
compresi quelli che hanno ad oggetto laccertamento di responsabilità ed il
risarcimento dei danni, già promossi nei confronti di ex amministratori, di direttori
generali investiti formalmente di poteri gestionali diretti nelle predette società e di
componenti dei collegi sindacali delle società in liquidazione, nonchè nei confronti
delle società di revisione incaricate di certificare i bilanci precedenti, e di terzi che
comunque abbiano avuto rapporti patrimoniali con le medesime società. Alla gestione delle
disponibilità finanziarie della società Alumix Spa in liquidazione coatta amministrativa
e della società Efimpianti Spa in liquidazione coatta amministrativa si applica
larticolo 5, comma 7, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 19 dicembre 1992,
n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33,
sostituendosi al conto infruttifero intestato ad EFIM in liquidazione coatta
amministrativa il conto aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato,
rispettivamente, alla società Alumix Spa in liquidazione coatta amministrativa e alla
società Efimpianti Spa in liquidazione coatta amministrativa.
4. I patrimoni delle seguenti società in liquidazione coatta
amministrativa: Breda Energia Spa, Bredafin Innovazione Spa, Breda Fucine Meridionali Spa,
CESIS Spa, C.T.O. Spa, Efimservizi Spa, Oto Breda Finanziaria Spa, Oto Trasm Spa, Sistemi
e Tecnologie Speciali Spa, Safim Leasing Spa, sono trasferiti, dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con ogni componente attiva e passiva, ivi compresi i rapporti
in corso, alla società Nuova Breda Fucine Spa in liquidazione coatta amministrativa. I
patrimoni trasferiti alla società Nuova Breda Fucine Spa in liquidazione coatta
amministrativa, ad ogni effetto di legge, costituiscono altrettanti patrimoni separati sia
tra di loro, sia dal patrimonio della società Nuova Breda Fucine Spa in liquidazione
coatta amministrativa, esistente alla data di entrata in vigore della presente legge,
anche allo scopo di garantire ai creditori il mantenimento delle posizioni giuridiche. Le
liquidazioni coatte amministrative delle predette società sono chiuse alla data di
entrata in vigore della presente legge. Gli organi di tali liquidazioni coatte
amministrative presentano il loro rendiconto agli organi della liquidazione coatta
amministrativa della società Nuova Breda Fucine Spa. Tutte le cause pendenti, promosse da
e contro le società i cui patrimoni sono trasferiti ai sensi del presente comma, sono
proseguite direttamente ed a cura della società Nuova Breda Fucine Spa in liquidazione
coatta amministrativa che, nella veste di società subentrante nei patrimoni trasferiti,
deve, ai fini della prosecuzione, costituirsi nei giudizi nella udienza immediatamente
successiva al trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
senza farsi luogo alla interruzione dei procedimenti. Il commissario liquidatore
dellEFIM, nella sua qualità di autorità di vigilanza ai sensi dellarticolo
4, comma 3, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, come sostituito
dallarticolo 3 del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 643, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1994, n. 738, vigila sulla piena applicazione
e attuazione della disposizione di cui al precedente periodo, impartendo direttive ai
commissari liquidatori confermati o di nuova nomina affinchè assumano tutte le necessarie
e opportune iniziative per la sollecita cura e definizione dei giudizi pendenti, ivi
compresi quelli che hanno ad oggetto laccertamento di responsabilità ed il
risarcimento dei danni, già promossi nei confronti di ex amministratori, di direttori
generali investiti formalmente di poteri gestionali diretti nelle predette società e di
componenti dei collegi sindacali delle società in liquidazione, nonchè nei confronti
delle società di revisione incaricate di certificare i bilanci precedenti, e di terzi che
comunque abbiano avuto rapporti patrimoniali con le medesime società. Il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica nomina due commissari liquidatori in
aggiunta a quello in carica nella società Nuova Breda Fucine Spa.
5. Alle società F.E.B. Spa e Safim Factor Spa in liquidazione
coatta amministrativa si applica il comma 4, ad esclusione dellultimo periodo,
qualora non abbiano presentato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, la proposta di concordato di cui allarticolo 214 delle disposizioni
approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o non abbiano altrimenti chiuso la
liquidazione coatta amministrativa.
6. Le disposizioni di cui allarticolo 11 del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, non si applicano allimpianto previsto dal
decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994, recante il piano di sviluppo minerario ed
energetico del Sulcis-Iglesiente.
7. I trasferimenti dei patrimoni e dei rapporti di cui al presente
articolo sono effettuati a titolo gratuito. Tutti gli atti compiuti in attuazione delle
norme contenute nel presente articolo sono esenti da qualunque imposta, diretta o
indiretta, tassa, obbligo e onere tributario comunque inteso o denominato.
8. In applicazione dellarticolo 5, comma 1, del
decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
febbraio 1993, n. 33, e successive modificazioni, i crediti e debiti dellEFIM e
delle società elencate nei commi 1 e 2 nei confronti delle amministrazioni dello Stato
sono estinti alla data di entrata in vigore della presente legge.
Capo XXVI
NORME FINALI
Art. 157.
(Fondi speciali e tabelle)
1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui allarticolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dallarticolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2001-2003, restano determinati, per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, nelle misure indicate nelle tabelle A e B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.
2. Le dotazioni da iscrivere nei
singoli stati di previsione del bilancio 2001 e triennale 2001-2003, in relazione a leggi
di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono
indicate nella tabella C allegata alla presente legge.
3. Ai sensi dellarticolo 11, comma 3, lettera f),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituita dallarticolo 2, comma 16,
della legge 25 giugno 1999, n. 208, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento
di norme che prevedono interventi di sostegno delleconomia classificati fra le spese
in conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, nelle
misure indicate nella tabella D allegata alla presente legge.
4. Ai termini dellarticolo 11, comma 3, lettera e),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi
indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi
determinati nella medesima Tabella.
5. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle
autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per
ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, nelle misure indicate nella tabella F allegata alla
presente legge.
6. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate
da leggi a carattere pluriennale, riportate nella tabella di cui al comma 5, le
amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nellanno 2001, a carico
di esercizi futuri nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione
legislativa in apposita colonna della stessa tabella, ivi compresi gli impegni già
assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.
Art. 158.
(Copertura finanziaria ed entrata in vigore)
1. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel Fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dellarticolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo il prospetto allegato.
2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.
3. La presente legge entra il
vigore il 1º gennaio 2001. Le disposizioni di cui allarticolo 35, comma 9,
acquistano efficacia il giorno successivo a quello di pubblicazione della presente legge
nella Gazzetta Ufficiale.