DIFFIDA DELL’ORDINE IN MATERIA DI COLLAUDI DI STRUTTURE IN C.A.

del 23 gennaio 1995

 

OGGETTO: limiti competenze professionali dei geometri per la progettazione e/o la direzione lavori di strutture in c.a. / incarichi di collaudo statico di opere in c.a.

Come noto la Legge fondamentale in materia di disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica (Legge 1086 del 5 novembre 1971) all'art. 2 prevede che la progettazione e la direzione lavori delle opere oggetto della legge stessa debba essere eseguita "da un ingegnere o architetto o geometra o perito industriale edile iscritti nel relativo Albo, nei limiti delle rispettive competenze"

La norma di riferimento per la determinazione delle competenze dei geometri è il R.D. 11 febbraio 1929 n. 274 (Regolamento per la professione di geometra) che all'art. 16 punto L comprende " progetto, direzione, sorveglianza e liquidazione di costruzioni rurali e di edifici per uso di industrie agricole di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato, che non richiedono particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non possono comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone......." .

Quanto suddetto comporta che la competenza dei geometri in materia di c.a. si riferisca solo ad opere con destinazione agricola che non implichino pericolo per l'incolumità delle persone, mentre per le costruzioni civili, sia pure modeste, ogni competenza è riservata a ingegneri o architetti iscritti all'Albo.

L'art. 2 del D.P.R. 22 aprile 1994 n. 425 (Regolamento recante disciplina di autorizzazione all'abitabilità, di collaudo statico e di iscrizione al catasto) prescrive l'obbligo per il committente di conferire incarico di collaudo statico a un Ingegnere o Architetto iscritto all'Albo da almeno dieci anni prima dell'inizio dei lavori, questo comporta:

1) che il professionista incaricato del collaudo statico venga a conoscenza dell'opera, delle sue caratteristiche e dell'incaricato della progettazione e direzione lavori delle opere strutturali, con anticipo rispetto all'inizio dei lavori;

2) che l'Ordine, se puntualmente informato, possa tempestivamente intervenire per ostacolare la stessa realizzazione dell'opera quando il tutto non avvenga nel pieno rispetto delle leggi in vigore.

Con riferimento a quanto sopra, a seguito di espressa delibera adottata nella seduta del 23 gennaio 1995, lo scrivente Consiglio dell'Ordine

 

DIFFIDA

Tutti gli ingegneri iscritti all'Albo e chiamati a collaudare strutture in c.a. di qualsiasi costruzione non compresa tra quelle previste dall'art. 16 punto L del R.D. 11/02/29 n. 274 dall'accettare l'incarico quando ravvisino che per la progettazione e/o la direzione lavori delle stesse strutture sia stato conferito incarico a un geometra.

Il Consiglio dell'Ordine non si esimerà dall'intraprendere le azioni disciplinari di sua competenza ogni qualvolta venga a conoscenza di violazioni alla presente diffida da parte degli iscritti.

Nella stessa seduta il Consiglio dell'Ordine, allo scopo di mantenere una linea di condotta uniforme, ha deliberato che ogni qualvolta l'Ordine riceverà una richiesta di designazione della terna di nominativi dalla quale scegliere il collaudatore delle opere strutturali in cui risulti che il progettista o il direttore lavori delle strutture in c.a sia un geometra che ha operato al di fuori delle competenze di cui all'art. 16 punto L del R.D. 11/02/29 n.274, l'Ordine non designerà la rispettiva terna a causa dell'incompetenza del geometra.

Affinchè l'occasione di ostacolare una tendenza sempre più ricorrente di conferimento, sia da parte di privati che di Enti Pubblici, di incarichi di progettazione e direzione lavori di strutture in c.a. anche a geometri (al di fuori degli ambiti di competenza) non rimanga cosa vana e inattuata, si chiede e ci si aspetta la più ampia collaborazione da parte di tutti gli Ingegneri iscritti all'Albo.